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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36099/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto in via amministrativa e poi in giudizio il riconoscimento della pensione o, in alternativa, dell'assegno sociale, domanda inizialmente respinta dall'INPS. In primo grado il giudizio era stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. In appello la richiedente ha censurato solo la regolazione delle spese, sostenendo che la prestazione fosse stata riconosciuta ed erogata solo dopo l'introduzione della causa e per un ritardo imputabile all'Istituto, che avrebbe richiesto alla Questura la verifica del soggiorno regolare solo dopo la notifica del ricorso; da ciò deduceva l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale e l'illegittimità della compensazione. In Cassazione ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza virtuale, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto porre le spese a carico dell'INPS. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato la compensazione sulla mancata prova, in appello, dell'epoca della richiesta dell'INPS alla Questura, circostanza che il motivo non aveva efficacemente aggredito, perché richiamava documenti prodotti in primo grado ma non riprodotti nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'assenza in appello della prova relativa sia alla copia del passaporto sia all'epoca della richiesta dell'INPS alla Questura di Sassari; documenti che avrebbero dovuto essere riprodotti nel grado di appello e che invece non erano stati utilizzati dalla Corte territoriale. Conseguentemente, la statuizione di compensazione delle spese è rimasta ferma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Chi contesta la regolazione delle spese deve censurare puntualmente il fondamento logico-giuridico posto dal giudice di merito, compreso l'eventuale rilievo della mancata prova di circostanze decisive in appello.
  • Il principio di soccombenza virtuale può venire in rilievo nella regolazione delle spese solo se sia dimostrabile, con gli atti ritualmente valutabili nel grado di merito, quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base delle originarie allegazioni e della documentazione prodotta.
  • La mancata riproduzione in appello di documenti decisivi impedisce alla Corte di merito di fondare su di essi la decisione, e il ricorso per cassazione che li richiami senza misurarsi con tale mancanza non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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