Cassazione Civile, Ordinanza n. 36099/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto in via amministrativa e poi in giudizio il riconoscimento della pensione o, in alternativa, dell'assegno sociale, domanda inizialmente respinta dall'INPS. In primo grado il giudizio era stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. In appello la richiedente ha censurato solo la regolazione delle spese, sostenendo che la prestazione fosse stata riconosciuta ed erogata solo dopo l'introduzione della causa e per un ritardo imputabile all'Istituto, che avrebbe richiesto alla Questura la verifica del soggiorno regolare solo dopo la notifica del ricorso; da ciò deduceva l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale e l'illegittimità della compensazione. In Cassazione ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza virtuale, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto porre le spese a carico dell'INPS. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato la compensazione sulla mancata prova, in appello, dell'epoca della richiesta dell'INPS alla Questura, circostanza che il motivo non aveva efficacemente aggredito, perché richiamava documenti prodotti in primo grado ma non riprodotti nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'assenza in appello della prova relativa sia alla copia del passaporto sia all'epoca della richiesta dell'INPS alla Questura di Sassari; documenti che avrebbero dovuto essere riprodotti nel grado di appello e che invece non erano stati utilizzati dalla Corte territoriale. Conseguentemente, la statuizione di compensazione delle spese è rimasta ferma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene evocato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito
richiamato dal ricorrente in tema di regola della soccombenza per la liquidazione delle spese
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese
indica la definizione del procedimento camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Chi contesta la regolazione delle spese deve censurare puntualmente il fondamento logico-giuridico posto dal giudice di merito, compreso l'eventuale rilievo della mancata prova di circostanze decisive in appello.
- Il principio di soccombenza virtuale può venire in rilievo nella regolazione delle spese solo se sia dimostrabile, con gli atti ritualmente valutabili nel grado di merito, quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base delle originarie allegazioni e della documentazione prodotta.
- La mancata riproduzione in appello di documenti decisivi impedisce alla Corte di merito di fondare su di essi la decisione, e il ricorso per cassazione che li richiami senza misurarsi con tale mancanza non supera il vaglio di ammissibilità.
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