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Ordinanza

Ordinanza n. 4468/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ avviso orale emesso dal Questore Viterbo;

Giustizia amministrativa202607718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Viterbo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Viterbo il 5 maggio 2026 ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011 e notificato l'8 maggio 2026. Le censure erano incentrate soprattutto sull'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura di prevenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, alla luce della documentazione depositata dall'Amministrazione, le argomentazioni del ricorrente, incentrate sull'insussistenza dei presupposti dell'avviso orale, non fossero suscettibili di favorevole apprezzamento. Ha inoltre escluso la sussistenza del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, considerando la natura dell'atto impugnato e i suoi effetti immediati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 3, dell'avviso orale adottato dal Questore.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 1, dell'avviso orale adottato dal Questore.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un favorevole apprezzamento delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'avviso orale è negata quando le censure relative all'insussistenza dei presupposti della misura non risultano favorevolmente apprezzabili alla luce della documentazione amministrativa e non è ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La concessione della tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza di una ragionevole valutazione favorevole delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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