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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07006/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 9 aprile 2025. Dal testo emerge che uno dei ricorrenti contestava la propria affermazione di responsabilità per il reato ascritto, indicando inoltre, in modo generico, l'asserita mancata acquisizione di una prova decisiva non meglio individuata e non specificamente sollecitata in appello. L'altro ricorrente aveva invece già in appello prospettato soltanto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la censura sul trattamento sanzionatorio, ma in cassazione deduceva in modo apodittico il tema della responsabilità. Entrambi i ricorsi contestavano inoltre, sempre in termini generici, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte rileva che le doglianze sono aspecifiche e non confrontate in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che appare sorretta da argomentazione puntuale e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato contestato al ricorrente; la Corte non svolge una specifica analisi sostanziale della fattispecie, limitandosi a rilevare l'aspecificità della censura sulla responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come questione già proposta in appello da uno dei ricorrenti; nel ricorso per cassazione non viene riproposta in modo specifico e la Corte non entra nel merito della sua applicabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione applicata quale conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche o apodittiche che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito prospettare in cassazione questioni nuove o non devolute nei precedenti gradi di giudizio, salvo i casi in cui ciò sia ammissibile secondo le regole processuali; la mancata specifica deduzione in appello rileva ai fini dell'inammissibilità.
  • La doglianza sulla mancata acquisizione di una prova decisiva deve indicare con precisione quale sia la prova, perché sia decisiva e perché la sua acquisizione sia stata ritualmente richiesta; la mera allegazione generica non è sufficiente.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito, che è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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