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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36316/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Seminatore impugnava la conferma di condanna per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), deducendo molteplici censure: violazione del divieto di ne bis in idem per una presunta duplice iscrizione nel procedimento n. 4155/16 e 5750/16; omissione di provvedimento di riapertura indagini; nullità per mancata notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore nominato in altro procedimento; errata qualificazione del fatto (sostituzione di persona art. 494 o false dichiarazioni art. 496); configurabilità di tentativo e applicabilità di desistenza/ ravvedimento (art. 56 c.p.); vizi nella applicazione della recidiva e nella determinazione della pena; diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte manifestamente infondato, in parte per sanatoria delle nullità e in parte per carenza di specificità). In sintesi: 1) il divieto di ne bis in idem non è stato violato perché la mera richiesta di misura cautelare nel procedimento 4155/16 non costituisce esercizio dell'azione penale idoneo a impedire successiva esercizio dell'azione nel procedimento 5750/16; 2) l'eccezione costituzionale è manifestamente infondata; 3) la nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis è stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato; 4) le doglianze sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni e sulla qualificazione del reato sono infondate: la condotta è stata correttamente qualificata come falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), essendo le mendaci generalità destinate a confluire in un atto ufficiale; 5) il tentativo/desistenza non è applicabile perché il reato si era già consumato al momento della ritrattazione; 6) l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena sono risultate adeguatamente motivate. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del fatto: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. La Corte ha ritenuto che le false generalità erano destinate a confluire nell'atto ufficiale e quindi fosse applicabile l'art. 495, assorbendo l'ipotesi di sostituzione di persona.

  • art. 494 cod. pen.

    Reato di sostituzione di persona considerato sussidiario rispetto all'art. 495; non applicato perché la condotta è stata ritenuta più adeguatamente inquadrabile nell'art. 495.

  • art. 496 cod. pen.

    Falsa dichiarazione o attestazione in genere: la Corte ha ritenuto che non fosse la fattispecie corretta rispetto alla destinazione delle dichiarazioni al verbale ufficiale, confermando art. 495.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina della desistenza volontaria e del ravvedimento operoso: esclusa perché il reato si era già consumato al momento della ritrattazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sulla non doversi procedere per cause come la litispendenza o l'esercizio anteriore dell'azione penale: la Corte precisa che il divieto di bis in idem rileva solo quando in uno dei procedimenti sia stato effettivamente esercitato formalmente l'azione penale, non per mera richiesta di misura cautelare.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso di conclusione delle indagini preliminari: la mancata notifica è una nullità intermedia che, nel caso concreto, è stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla riapertura delle indagini: la Corte ha osservato che non poteva essere richiesta la riapertura in assenza di un provvedimento di archiviazione nel procedimento originario.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regime di tutela della persona indagata; la Corte ha precisato che le dichiarazioni che realizzano il fatto non rientrano nella tutela dell'art. 63 (nemo tenetur) e quindi non è stata riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato che hanno concretizzato il reato.

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa relativa all'effetto sanante della richiesta di rito abbreviato: la Corte osserva che la sanatoria era riconosciuta anche dalla giurisprudenza anteriore all'intervento normativo richiamato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamati in relazione alla valutazione della recidiva e alla necessità di motivazione per lo scostamento dal minimo edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem si verifica quando in uno dei procedimenti è stato effettivamente esercitato l'atto formale di promozione dell'azione penale: la mera richiesta di emissione di misure cautelari non impedisce che l'azione penale venga successivamente esercitata in un altro procedimento dinanzi alla stessa autorità.
  • La mancata notificazione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis costituisce una nullità sanabile: la richiesta di rito abbreviato dell'imputato opera quale sanatoria secondo la giurisprudenza consolidata.
  • La distinzione tra reati di false dichiarazioni (art. 495) e sostituzione di persona (art. 494) dipende dalla destinazione delle dichiarazioni: se le generalità false erano destinate a confluire in un atto fidefaciente, prevale la qualificazione ex art. 495.
  • La ritrattazione di dichiarazioni mendaci non esclude automaticamente la consumazione del reato; desistenza o ravvedimento operoso sono esclusi se l'evento tipico si è già realizzato prima della ritrattazione.
  • La rilevazione della recidiva richiede motivazione concreta che colleghi i precedenti alla perdurante inclinazione al reato; tuttavia si tratta di valutazione di merito scarsamente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi generici o che non affrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata: occorre puntualizzare il rapporto tra censure e concreta motivazione della sentenza impugnata.

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