Cassazione Penale, Sentenza n. 36316/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Seminatore impugnava la conferma di condanna per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), deducendo molteplici censure: violazione del divieto di ne bis in idem per una presunta duplice iscrizione nel procedimento n. 4155/16 e 5750/16; omissione di provvedimento di riapertura indagini; nullità per mancata notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore nominato in altro procedimento; errata qualificazione del fatto (sostituzione di persona art. 494 o false dichiarazioni art. 496); configurabilità di tentativo e applicabilità di desistenza/ ravvedimento (art. 56 c.p.); vizi nella applicazione della recidiva e nella determinazione della pena; diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte manifestamente infondato, in parte per sanatoria delle nullità e in parte per carenza di specificità). In sintesi: 1) il divieto di ne bis in idem non è stato violato perché la mera richiesta di misura cautelare nel procedimento 4155/16 non costituisce esercizio dell'azione penale idoneo a impedire successiva esercizio dell'azione nel procedimento 5750/16; 2) l'eccezione costituzionale è manifestamente infondata; 3) la nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis è stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato; 4) le doglianze sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni e sulla qualificazione del reato sono infondate: la condotta è stata correttamente qualificata come falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), essendo le mendaci generalità destinate a confluire in un atto ufficiale; 5) il tentativo/desistenza non è applicabile perché il reato si era già consumato al momento della ritrattazione; 6) l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena sono risultate adeguatamente motivate. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per la qualificazione del fatto: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. La Corte ha ritenuto che le false generalità erano destinate a confluire nell'atto ufficiale e quindi fosse applicabile l'art. 495, assorbendo l'ipotesi di sostituzione di persona.
Reato di sostituzione di persona considerato sussidiario rispetto all'art. 495; non applicato perché la condotta è stata ritenuta più adeguatamente inquadrabile nell'art. 495.
Falsa dichiarazione o attestazione in genere: la Corte ha ritenuto che non fosse la fattispecie corretta rispetto alla destinazione delle dichiarazioni al verbale ufficiale, confermando art. 495.
Disciplina della desistenza volontaria e del ravvedimento operoso: esclusa perché il reato si era già consumato al momento della ritrattazione.
Norma sulla non doversi procedere per cause come la litispendenza o l'esercizio anteriore dell'azione penale: la Corte precisa che il divieto di bis in idem rileva solo quando in uno dei procedimenti sia stato effettivamente esercitato formalmente l'azione penale, non per mera richiesta di misura cautelare.
Avviso di conclusione delle indagini preliminari: la mancata notifica è una nullità intermedia che, nel caso concreto, è stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.
Norma richiamata in relazione alla riapertura delle indagini: la Corte ha osservato che non poteva essere richiesta la riapertura in assenza di un provvedimento di archiviazione nel procedimento originario.
Regime di tutela della persona indagata; la Corte ha precisato che le dichiarazioni che realizzano il fatto non rientrano nella tutela dell'art. 63 (nemo tenetur) e quindi non è stata riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato che hanno concretizzato il reato.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Norma citata dalla difesa relativa all'effetto sanante della richiesta di rito abbreviato: la Corte osserva che la sanatoria era riconosciuta anche dalla giurisprudenza anteriore all'intervento normativo richiamato.
Criteri per la determinazione della pena: richiamati in relazione alla valutazione della recidiva e alla necessità di motivazione per lo scostamento dal minimo edittale.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem si verifica quando in uno dei procedimenti è stato effettivamente esercitato l'atto formale di promozione dell'azione penale: la mera richiesta di emissione di misure cautelari non impedisce che l'azione penale venga successivamente esercitata in un altro procedimento dinanzi alla stessa autorità.
- La mancata notificazione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis costituisce una nullità sanabile: la richiesta di rito abbreviato dell'imputato opera quale sanatoria secondo la giurisprudenza consolidata.
- La distinzione tra reati di false dichiarazioni (art. 495) e sostituzione di persona (art. 494) dipende dalla destinazione delle dichiarazioni: se le generalità false erano destinate a confluire in un atto fidefaciente, prevale la qualificazione ex art. 495.
- La ritrattazione di dichiarazioni mendaci non esclude automaticamente la consumazione del reato; desistenza o ravvedimento operoso sono esclusi se l'evento tipico si è già realizzato prima della ritrattazione.
- La rilevazione della recidiva richiede motivazione concreta che colleghi i precedenti alla perdurante inclinazione al reato; tuttavia si tratta di valutazione di merito scarsamente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi generici o che non affrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata: occorre puntualizzare il rapporto tra censure e concreta motivazione della sentenza impugnata.
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