Cassazione Penale, Sentenza n. 10926/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con ruolo di promotore/direttore/organizzatore, ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (hashish e marijuana) e vari reati-"scopo". Il ricorso, articolato in cinque motivi, deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per tutti i reati e alle esigenze cautelari. Nello specifico: (i) censura di presunta contraddittorietà circa il ruolo apicale attribuito al Profeta, posto che il Tribunale avrebbe escluso l'associazione di tipo mafioso ("Cosa nostra") e l'aggravante dell'art. 416-bis; (ii) dubbio sull'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, contestando che gli elementi valorizzati (struttura gerarchica, ripartizione ruoli, cassa comune, luogo per custodia/trattamento sostanze, assistenza arrestati/ famiglie, circolarità contatti) dimostrino un accordo stabile; (iii) per i reati-scopo contestazione della valutazione indiziaria, lamentando che il Tribunale si sia limitato a riprodurre la motivazione del giudice di primo grado senza autonoma valutazione e che singoli elementi (presenza in luogo di coltivazione, conversazioni interpretate come riferimento a "panetti" anziché a "cosa sfusa", mancata prova di perfezionamento di cessioni, identificazione e disponibilità continuativa della "casuzza") non siano probatoriamente sufficienti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: i motivi chiedevano una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, attività non consentita al giudice di legittimità, il quale verifica solo la completezza e l'assenza di manifesta illogicità del percorso motivazionale. La Corte ritiene la motivazione del Tribunale del riesame dettagliata, completa e priva di incongruenze logiche; in particolare l'apparente contraddizione relativa al ruolo apicale è spiegata dal Tribunale con l'attribuzione di un ruolo direttivo del Profeta nella gestione dell'attività di spaccio. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante per associazione mafiosa; il Tribunale ha escluso la sussistenza di tale aggravante nel caso concreto
Predisposto come base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata per puntualizzare che la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende non è esclusa dall'assenza di colpa del proponente solo in casi specifici; utilizzata per motivare la condanna pecuniaria
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione non è lo strumento per una rivalutazione di merito delle prove: il giudice di legittimità verifica la completezza e la non manifesta illogicità della motivazione, non la valutazione fattuale.
- Per censurare la gravità indiziaria occorre dimostrare incongruenze logiche manifeste, omissioni rilevanti nella motivazione o violazioni di diritto, non il semplice dissenso interpretativo sui medesimi elementi probatori.
- Quando si contesta la qualificazione del ruolo (es. "apicale"), è necessario mostrare perché la motivazione sia contraddittoria o insufficiente nel collegare i fatti al profilo giuridico, indicando elementi di prova alternativi o omissioni specifiche.
- Sulle interpretazioni di conversazioni intercettate o di reperti (es. "panetti" vs "cosa sfusa") è utile indicare interpretazioni alternative concrete e spiegare perché la scelta motivazionale del giudice sia manifestamente illogica o arbitraria.
- In tema di associazione, va dimostrata la carenza di elementi essenziali (accordo stabile, ripetitività, organizzazione); contestazioni generiche sugli indici di collegamento sono generalmente insufficienti.
- Per le esigenze cautelari è decisivo dimostrare un mutamento delle circostanze o l'assenza di attualità del pericolo; le valutazioni del giudice di merito sono sovente ritenute adeguate se motivate in modo dettagliato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →