Cassazione Penale, Sentenza n. 33805/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma della condanna (anni 1 e mesi 6) per violazione dell'art. 13, comma 13, D.Lvo 286/98 (rientro nel territorio durante il periodo di interdizione). Sinani propone tre motivi: (1) errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 c.p. (sostiene di aver frainteso il decorso dei cinque anni indicati nel decreto di espulsione), (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. e motivazione contraddittoria, (3) mancata e carente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.. Bejko propone due motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per appello (art. 601 c.p.p. in relazione agli artt. 178, 179 e 171 c.p.p.) perché la notificazione via PEC è stata fatta ad un difensore diverso da quello domiciliatario indicato, con conseguente nullità assoluta; (2) carenza di motivazione circa l'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di SINANI Rigels, ritenendo infondati i tre motivi: sull'errore sul fatto la Corte d'Appello aveva adeguatamente richiamato il chiaro tenore del decreto prefettizio (i cinque anni decorrevano dall'effettivo allontanamento), e Sul diniego di art. 131‑bis e delle attenuanti generiche la motivazione d'appello era congrua, avendo considerato la pericolosità sociale, i precedenti e il carattere non "irrisorio" del rientro anticipato (tre mesi). Per BEJKO Ermir la Cassazione ha invece accolto il primo motivo: la notifica per il giudizio d'appello è stata eseguita via PEC ad un difensore diverso da quello effettivamente domiciliatario (probabile errore di omonimia), configurando una nullità assoluta della notificazione e una mancata conoscenza dell'atto; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla posizione di Bejko e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. L'accoglimento del motivo processuale assorbe quello sulla dosimetria della pena. Sinani è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lvo 286/1998 art. 13 comma 13
Norma che sanziona l'ingresso o il soggiorno nel territorio nazionale durante il periodo di interdizione disposto con espulsione; la Corte ha confermato la riconducibilità del fatto alla fattispecie penale ritenendo irrilevante la contestazione sul calcolo del termine quando il decreto prefettizio indicava chiaramente la decorrenza dal concreto allontanamento.
Regola l'errore sul fatto: la Corte ha richiamato il principio per cui chi invoca l'errore deve allegare elementi specifici che consentano la verifica dell'assunto; la mera affermazione non è sufficiente.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma valutando la gravità del fatto, i precedenti e la durata (tre mesi) del rientro anticipato come non "irrisori".
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha sottolineato che il giudice del merito formula un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio; qui il diniego è stato adeguatamente motivato richiamando profili soggettivi e di pericolosità.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti: la motivazione d'appello ha considerato più elementi previsti da tale norma e altri attinenti alla personalità del reo, sufficiente per escludere le attenuanti.
Codice di procedura penale art. 606 (lett. b, c, e)
Disposizioni sui motivi di ricorso in Cassazione: i ricorsi sono stati formulati nei termini di legge (es.: inosservanza di norme penali, nullità di notifica, carenza di motivazione).
Codice di procedura penale art. 601 comma 1
Norme sulla notificazione degli atti processuali: la corretta esecuzione della notifica al domicilio eletto/difensore è essenziale; notifica a PEC errata a difensore diverso integra nullità assoluta quando impedisca la conoscenza dell'atto.
Codice di procedura penale artt. 178 e 179
Nullità processuali di ordine generale: la Cassazione ha ritenuto che la nullità della notificazione, essendo assoluta, comporti l'annullamento della sentenza impugnata per violazione delle regole di forma sostanziali.
Codice di procedura penale art. 171
Norma sulla notificazione all'imputato e al difensore: la corte ha applicato il principio secondo cui la notificazione feita ad un domicilio diverso da quello validamente eletto è inefficace.
Codice di procedura penale art. 444
Riferimento alla formula di condanna citata nel casellario giudiziale: utilizzata in sede di valutazione dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Errore sul fatto (art. 47 c.p.): il ricorrente deve allegare elementi specifici e dimostrabili per far valere l'errore; mere affermazioni o la parola del difensore non sono sufficienti.
- Particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.): l'esistenza di precedenti, la motivazione dell'espulsione e un reingresso anticipato anche di pochi mesi possono escludere la tenuità; il giudice valuta complessivamente gravità, offesa al bene giuridico e profili soggettivi.
- Circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis e art. 133 c.p.): si tratta di un giudizio di fatto del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente carente.
- Notifiche via PEC e domicilio difensivo: la notificazione deve essere eseguita al domicilio o alla PEC effettivamente eletti; la notificazione a un difensore diverso (anche per omonimia) può costituire nullità assoluta che comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Nullità processuali e conseguenze: l'accertamento di una nullità assoluta della notificazione nella fase di appello tipicamente comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio ad altra sezione per rideterminare la posizione dell'imputato.
- Carenza di motivazione su recidiva/aggiunta di pena: la Corte d'appello deve motivare concretamente la valutazione della capacità a delinquere e l'idoneità della nuova condotta a giustificare un aumento di pena; tale motivazione è sindacabile in Cassazione se assente o generica.
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