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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15630/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava in larga parte le condanne pronunciate in primo grado. Gli argomenti di ricorso principali sono: (a) per Giuseppe Nastasi dedotta violazione del principio del ne bis in idem sostento che la emissione di fatture inesistenti già giudicata in altro procedimento sarebbe sovrapponibile e avrebbe dovuto precludere o scomputare la condanna per bancarotta impropria; denuncia altresì di eccessiva determinazione della pena e contestazione delle pene accessorie fallimentari determinate in 10 anni in violazione della pronuncia di incostituzionalità; (b) per Calogero Nastasi censura della valutazione probatoria in ordine alla sua partecipazione consapevole (ruolo di prestanome) e identica doglianza sulle pene accessorie; (c) per Francesco Zorzi censura di carenza e contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità per emissione di fatture inesistenti e sulla quantificazione della pena, nonché deduzione di collaborazione/attribuzione di rilevanza attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza la maggior parte dei ricorsi e confermato l'accertamento di responsabilità e le pene principali inflitte dalla Corte d'Appello per i reati ascritti (bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria, bancarotta fraudolenta distrattiva/patrimoniale e reati tributari ex art. 8 D.Lvo 74/2000), ritenendo fondate le valutazioni di merito sulla distinzione tra i fatti storici. Tuttavia, ha accolto parzialmente i ricorsi di Giuseppe e Calogero Nastasi con riferimento unicamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari (art. 216 u.c. L.F.), annullando la statuizione su quel punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la nuova determinazione della durata delle pene accessorie conformemente all'indirizzo costituzionale e alle Sezioni Unite (criteri dell'art. 133 c.p.). Per Zorzi la Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondato il resto dei motivi; in parte ha disposto annullamento con rinvio solo per il trattamento sanzionatorio. Rimangono definitive e giudicate le altre statuizioni di responsabilità e le pene principali; l'autorità di cosa giudicata opera per i restanti profili non connessi alla questione annullata.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L.vo n. 74/2000

    Norma che incrimina l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che si tratta di reato tributario di condotta/pericolo distinto, nella sua natura, dai reati di bancarotta.

  • art. 223, comma 2, n. 2 cod. pen. (bancarotta fraudolenta impropria)

    La bancarotta impropria è valutata come reato di danno che richiede il nesso causale tra condotte e verificarsi o aggravamento del dissesto (fallimento); differente rispetto al reato tributario di emissione di fatture inesistenti.

  • art. 649 cod. proc. pen. / principio del ne bis in idem processuale

    Applicazione del criterio dell'"idem factum": la Cassazione ricorda che per il divieto di bis in idem processuale occorre identità storico-naturalistica del fatto valutata sulla base della triade condotta-nesso causale-evento; la mera coincidenza di condotta o la precedente condanna per reato diverso non impongono automaticamente preclusione.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    La parte della norma che fissava automaticamente la durata in 10 anni è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n. 222/2018). In conseguenza le pene accessorie non possono più essere applicate meccanicamente e devono essere determinate concretamente dal giudice del merito secondo i criteri generali di determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte indica che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, la determinazione delle pene accessorie deve avvenire in concreto seguendo i criteri di commisurazione e proporzionalità dell'art.133 c.p.; compito riservato al giudice di merito.

  • Protocollo n. 7 CEDU e giurisprudenza Corte EDU (es. Zolotukhin)

    Richiamata quale fonte interpretativa del principio ne bis in idem: per la Corte EDU il criterio è l'identità degli atti/materialità del fatto ("idem factum") e non la sola identità della qualificazione giuridica.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2016

    Pronuncia richiamata che ha ribadito l'orientamento sull'idem factum e sull'applicazione del divieto di bis in idem processuale superando il criterio dell'"idem legale".

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28910/2019 (Suraci)

    Indirizzo secondo cui, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della cornice edittale delle pene accessorie, il giudice deve rideterminare le stesse applicando i criteri di cui all'art.133 c.p.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem processuale si valuta con il criterio dell'"idem factum": occorre identità storico-naturalistica del fatto (triade condotta-nesso causale-evento) e non la sola coincidenza di norme violata; pertanto la precedenza di una sentenza su reato tributario non esclude automaticamente un giudizio per bancarotta connessa se il fatto storico è diverso.
  • L'emissione di fatture inesistenti (reato tributario) è normalmente qualificata come reato di condotta/pericolo e si distingue dalla bancarotta fraudolenta impropria che richiede un evento dannoso (contributo al fallimento) e un nesso causale: sono quindi frequentemente autonome, salvo prova di identità del fatto.
  • Se la disciplina che fissava automaticamente la durata delle pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale, il giudice del merito dovrà rideterminare la durata delle pene accessorie applicando i criteri generali di proporzionalità e individualizzazione della pena (art.133 c.p.); l'annullamento per questo motivo comporta rinvio per nuovo esame solo su quel punto.
  • In Cassazione la sindacabilità del merito è limitata: i ricorsi basati su rivalutazione del quadro probatorio o su censure generiche della motivazione sono difficilmente efficaci se la sentenza di merito appare logicamente motivata e supportata da elementi probatori concreti.
  • La quantificazione della pena può essere implicitamente motivata se la pena inflitta è inferiore alla media edittale; l'eventuale considerazione della collaborazione/confessione come attenuante richiede però che il giudice di merito la valuti esplicitamente nel contesto probatorio e delle circostanze personali.

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