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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19510/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente e di titoli cambiari scontati e protestati, emesso contro la debitrice principale e contro alcuni soggetti indicati come fideiussori. Uno dei destinatari dell'ingiunzione, dopo avere negato di aver prestato fideiussione personale e avere sostenuto di essersi limitato a costituire in pegno alcuni titoli, ha disconosciuto in udienza la propria sottoscrizione apposta sulle copie delle lettere di fideiussione prodotte dalla banca. La banca ha allora chiesto la verificazione della sottoscrizione. In primo grado la domanda monitoria è stata revocata nei confronti della sola intimata per difetto di rituale verificazione. In appello è stata ritenuta ammissibile la produzione degli originali delle lettere di fideiussione, ma la Corte territoriale ha comunque confermato l'inammissibilità dell'istanza di verificazione perché non accompagnata, al momento della sua proposizione, dall'indicazione contestuale delle scritture di comparazione. Il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento non riguardasse correttamente una delle lettere e che l'istanza potesse ritenersi implicita e comunque supportata da documenti già in atti; dall'altro, violazione dell'art. 217 c.p.c., poiché il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per l'indicazione delle scritture di comparazione già prodotte. Un terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, nei limiti della motivazione, affermando che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta è ammissibile anche se non sia stata formulata con formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione, quando tali scritture siano già ritualmente presenti in atti al momento della domanda e quindi utilizzabili secondo le prescrizioni del giudice. La Corte ha rilevato che, nel caso concreto, il documento utilizzabile come comparazione era già stato prodotto in copia dalla banca quando fu proposta l'istanza di verificazione e che, pertanto, si doveva dare corso alla verificazione in sede di rinvio. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 215 e 216 c.p.c. per il disconoscimento della scrittura privata e la successiva verificazione

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. per il regime del disconoscimento e della verificazione

  • art. 216 c.p.c.

    la parte che chiede la verificazione ha l'onere di proporre i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione; tuttavia la domanda non è inammissibile se tali scritture sono già ritualmente in atti

  • art. 217 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla possibilità di assegnare un termine per il deposito o l'indicazione delle scritture di comparazione

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel ricorso per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 101 c.p.c.

    evocato nel ricorso per denunciare la lesione del contraddittorio

  • art. 91 c.p.c.

    evocato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 92 c.p.c.

    evocato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 2909 c.c.

    evocato nel motivo sulle spese in relazione al dedotto principio del ne bis in idem

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità per osservare che il disconoscimento non aveva riguardato la conformità della copia all'originale

Massime di principio

  • L'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta è ammissibile anche se la parte non indichi formalmente e contestualmente le scritture di comparazione, purché tali scritture siano già state ritualmente prodotte e acquisite agli atti al momento della domanda.
  • Nel procedimento di verificazione il giudice non è vincolato a una graduatoria rigida delle fonti di comparazione e può utilizzare anche documenti prodotti dalla controparte, in applicazione del principio di acquisizione della prova.
  • La mancanza o l'inidoneità della scrittura di comparazione non comporta automaticamente l'inammissibilità della verificazione, ma incide sull'esito dell'accertamento dell'autenticità.
  • Il subprocedimento di verificazione mira ad accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta per consentirne l'utilizzo nel giudizio principale; perciò deve essere interpretato senza eccessivi formalismi quando la documentazione utile sia già disponibile in atti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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