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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27795/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga, per due anni, della sospensione delle ordinarie regole trattamentali ex art. 41-bis ord. pen. I difensori hanno dedotto, con due atti distinti, vizi riconducibili all'art. 606, lett. b) e c), c.p.p.: in sostanza, si è lamentata la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per omessa verifica dell'attualità dei presupposti del regime speciale e per carenza di motivazione; in particolare, si è contestata la mancata valutazione della pericolosità attuale del condannato al momento della proroga. La Corte rileva però che, in cassazione, contro il provvedimento impugnato sono deducibili solo vizi di violazione di legge; inoltre, il provvedimento di proroga risultava sorretto da motivazione congrua circa la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale e la perdurante operatività del sodalizio, mentre i motivi di ricorso miravano in realtà a una rivalutazione del merito e della vicenda criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge; le doglianze articolate, pur formalmente richiamando anche la motivazione, miravano a una diversa ricostruzione in fatto e a una rivalutazione del quadro criminale del condannato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-sexies; comma 2-bis

    In sede di cassazione contro la proroga del regime differenziato sono denunciabili soltanto vizi di violazione di legge; ai fini della proroga rileva l'accertamento dell'attuale capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, valutata attraverso gli elementi indicati dal comma 2-bis, anche non sopravvenuti, che evidenzino la permanenza delle condizioni di pericolo originarie.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È invocato dai ricorrenti come parametro della motivazione, ma la Corte osserva che le doglianze sulla motivazione non sono scrutinabili in cassazione oltre i limiti della violazione di legge nel caso del 41-bis.

  • art. 606, lett. b) e c), c.p.p.

    I motivi vengono formalmente incardinati in tali vizi, ma la Corte reputa che essi, nella sostanza, tendano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione nel procedimento relativo alla proroga del 41-bis.

  • art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

    La proroga del regime detentivo differenziato può fondarsi su una valutazione complessiva della permanenza del pericolo e della capacità di mantenere contatti con l'organizzazione criminale, senza necessità indefettibile di fatti sopravvenuti, se la motivazione dà conto del ruolo del detenuto e dell'assenza di segni di dissociazione.

Massime di principio

  • Contro il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli vizi di violazione di legge; le censure che investono la sufficienza o la tenuta logica della motivazione non sono ammissibili oltre tale limite.
  • Ai fini della proroga del 41-bis non è necessario che intervengano fatti sopravvenuti in senso stretto: il giudizio verte sull'attuale capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale e può essere sorretto anche da elementi già noti, se ancora significativi della persistenza del pericolo.
  • La motivazione sul mantenimento del regime speciale è adeguata quando valorizza il ruolo del detenuto nell'organizzazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'assenza di segnali concreti di dissociazione o di recupero alla legalità.
  • Non è consentito in sede di legittimità trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del complesso vissuto criminale o delle vicende dell'associazione, trattandosi di apprezzamenti di merito riservati al giudice di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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