Cassazione Penale, Sentenza n. 06225/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva annullato la decisione del GIP nella parte in cui aveva escluso per Antonino Giardina l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il PM ha censurato la motivazione come apparente, illogica e omessa, sostenendo che dalle intercettazioni risultava che Davide Giardina (prestanome) era soggetto a pressioni e sudditanza da parte di Carmelo Bisognano (soggetto ritenuto legato a contesti mafiosi), circostanza che — secondo il ricorrente — dimostrava l'utilizzo del "metodo mafioso" e la finalità di agevolazione mafiosa nella costituzione e gestione della A.GI.LA. s.r.l. (collegata, sempre secondo il PM, alla precedente impresa Pretoria e funzionale al controllo del territorio ed economico). Il PM ha lamentato inoltre che il Tribunale non avrebbe considerato elementi probatori rilevanti contenuti nella richiesta di misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione, non alla rinnovata valutazione del fatto o del peso probatorio. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente le ragioni per escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e la Cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto. Inoltre la Corte ha evidenziato che la condotta intimidatoria rilevante ai fini del "metodo mafioso" deve essere diretta ai soggetti passivi del reato (le vittime), non ai coindagati; quindi le pressioni esercitate su un coindagato non possono automaticamente configurare l'aggravante mafiosa. Non essendovi violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
L'aggravante richiede il "metodo mafioso" (violenza/minaccia o condizionamento) e/o la finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa; la Corte ricorda che il metodo mafioso deve essere percepibile dal soggetto passivo del reato, non dai coindagati.
Norma riferita ai gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione chiarisce che la verifica di legittimità sulle misure cautelari è limitata a controlli di legalità e alla assenza di manifesta illogicità della motivazione, non alla rivalutazione del materiale probatorio.
Norma sulla concorso di persone nel reato; presente nel capo di imputazione ma non oggetto specifico del giudizio di legittimità qui descritto.
Articolo richiamato nel capo di imputazione (reato contestato insieme al concorso); la decisione di cassazione si è concentrata però sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e sui limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legalità e alla ricerca di manifesta illogicità o omessa motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio.
- Per integrare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. occorre dimostrare il ricorso al "metodo mafioso" (violenza, minaccia, condizionamento) nella percezione del soggetto passivo del reato; pressioni rivolte a coindagati non sono automaticamente idonee a provare il metodo mafioso.
- La mera esistenza di rapporti di sudditanza o di utilizzo di prestanome non prova di per sé l'aggravante mafiosa: serve un nesso probatorio chiaro che colleghi tali rapporti al metodo intimidatorio o alla finalità di agevolare l'associazione mafiosa.
- Quando il giudice di merito espone ragioni congrue e logicamente fondate per escludere un'aggravante, il pubblico ministero deve indicare specifici vizi di diritto o manifesta illogicità per ottenere accoglimento in Cassazione; le contestazioni che si riducono a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Nella redazione di richieste cautelari o nelle indagini preventive è importante documentare puntualmente non solo legami e prestanome, ma anche condotte intimidatorie rivolte ai terzi (soggetti passivi) e gli elementi che dimostrino la finalità di agevolazione mafiosa.
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