Cassazione Penale, Ordinanza n. 00909/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito, deducendo due censure esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e sui relativi presupposti: con il primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che il giudice di merito può motivare il diniego anche con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, e che nella specie la Corte territoriale aveva valorizzato la carica di violenza e le modalità inquietanti del fatto, disattendendo le deduzioni difensive; quanto alla recidiva, ha rilevato che la Corte d'appello l'aveva confermata come reiterata e specifica sulla base di precedenti recenti e specifici, del breve tempo trascorso dall'espiazione dell'ultima pena e della conseguente accresciuta capacità criminale, in una condotta caratterizzata da evidente serialità.
Norme richiamate
La recidiva reiterata e specifica può essere confermata quando risultino precedenti recenti e specifici, breve distanza temporale dall'espiazione dell'ultima pena e una più elevata capacità criminale desumibile dalla condotta concreta.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivabile con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o con l'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche con una motivazione sintetica ma congrua, fondata sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla mancanza di elementi positivi, senza dover confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- La recidiva reiterata e specifica può essere legittimamente mantenuta quando sia sorretta da precedenti penali recenti e omogenei, dal breve intervallo tra l'espiazione dell'ultima pena e la nuova condotta e da elementi che depongano per una maggiore capacità criminale.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche o sulla recidiva, se non evidenziano reali vizi logici o giuridici, sono suscettibili di essere dichiarate manifestamente infondate e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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