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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40195/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione, in applicazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 1394/2019, pubblicato il 17/10/2019. La Corte, prima ancora di esaminare il merito delle censure, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., perché nel ricorso mancava l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Secondo la Corte, tale requisito deve consentire di comprendere con chiarezza sia il fatto sostanziale originatore della controversia sia il fatto processuale oggetto di censura, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo, neppure alla sentenza impugnata. Il ricorrente non ha quindi assolto all'onere di una chiara ricostruzione della vicenda processuale e dei presupposti di fatto e di diritto delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mancata esposizione del fatto; esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma essenziale e autonomo, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'esposizione dei fatti deve rendere immediatamente comprensibili la vicenda sostanziale e il percorso processuale, così da permettere alla Corte di valutare le censure senza consultare atti esterni al ricorso.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla funzione di delimitare con precisione l'oggetto del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può trovare applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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