Cassazione Civile, Ordinanza n. 18499/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento riferite ad anni d’imposta dal 2008 al 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e compensato le spese. Il contribuente aveva poi appellato la decisione solo nella parte relativa alla compensazione delle spese. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello e nuovamente compensato le spese del grado. In cassazione il contribuente deduce un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR avrebbe disposto la compensazione delle spese senza indicare specifiche gravi ed eccezionali ragioni; inoltre il ricorrente lamenta anche ultrapetizione, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe pronunciato d’ufficio sul merito dell’accoglimento delle doglianze di primo grado, nonostante asserito giudicato sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese: ha affermato che la compensazione, in materia processuale, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente indicate in motivazione. Nel caso concreto la CTR si era limitata a un richiamo generico e assertivo alla controversia sull’elezione del domicilio in Italia del contribuente e alla motivazione della CTP sui 'giusti motivi', con un rinvio ritenuto equivalente a una non motivazione. La censura di ultrapetizione è stata invece esclusa, perché la CTR aveva svolto solo un’argomentazione a giustificazione della compensazione, senza emettere una nuova statuizione di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La compensazione delle spese nel processo tributario non può essere disposta senza l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, che devono emergere espressamente dalla motivazione.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita a motivare la regolazione delle spese, senza adottare una statuizione ulteriore sul merito.
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente insieme agli altri vizi processuali, ma la decisione si concentra sulla necessità di adeguata motivazione della compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di norme processuali sulla condanna e compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono essere specificamente e non genericamente indicate dal giudice nella motivazione.
- Un richiamo apodittico a circostanze controverse o al semplice rinvio alla motivazione del primo giudice non integra una motivazione sufficiente della compensazione delle spese.
- Non si configura ultrapetizione quando il giudice d’appello si limita a svolgere argomentazioni a sostegno della regolazione delle spese, senza pronunciare una nuova decisione sul merito della controversia.
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