Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20499/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato il 28 giugno 2016 da una società aerea, all'esito di una procedura di mobilità. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre accessori, con detrazione dell'aliunde percipiendum. La Corte d'appello di Cagliari aveva rigettato il reclamo principale della società e accolto solo parzialmente quello incidentale del lavoratore, escludendo la detrazione dell'aliunde percipiendum limitatamente al periodo 1-31 luglio 2017. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso; il lavoratore ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese con distrazione. Dal testo disponibile non emergono i contenuti specifici dei quattro motivi di ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e tempestivamente comunicata, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la parte ricorrente può essere condannata alla rifusione delle spese in favore del controricorrente.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente, ma richiede la ricorrenza dei relativi presupposti normativi, che devono essere verificati dal giudice.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non affronta il merito delle censure proposte.
  • La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei difensori antistatari se richiesta e se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.