Cassazione Civile, Ordinanza n. 20499/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato il 28 giugno 2016 da una società aerea, all'esito di una procedura di mobilità. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre accessori, con detrazione dell'aliunde percipiendum. La Corte d'appello di Cagliari aveva rigettato il reclamo principale della società e accolto solo parzialmente quello incidentale del lavoratore, escludendo la detrazione dell'aliunde percipiendum limitatamente al periodo 1-31 luglio 2017. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso; il lavoratore ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese con distrazione. Dal testo disponibile non emergono i contenuti specifici dei quattro motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione
richiamato per ritenere sussistenti i presupposti della rinuncia al ricorso e, quindi, dell'estinzione del processo
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come base per la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e tempestivamente comunicata, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la parte ricorrente può essere condannata alla rifusione delle spese in favore del controricorrente.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente, ma richiede la ricorrenza dei relativi presupposti normativi, che devono essere verificati dal giudice.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non affronta il merito delle censure proposte.
- La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei difensori antistatari se richiesta e se ne ricorrono i presupposti.
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