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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04972/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra una società ferroviaria e alcuni lavoratori riguardava la validità di clausole del CCNL Attività Ferroviarie e di un accordo collettivo che, secondo i giudici di merito, escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'Appello aveva confermato la nullità parziale di tali clausole e aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto all'integrale valorizzazione dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e accettata dai controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, rilevando che le parti le avevano già regolate tra loro. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nei termini, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia validamente formulata e accettata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Quando le parti controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese se risulta che siano già state regolate tra loro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nei termini di legge e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • L'adesione delle parti controricorrenti alla rinuncia può escludere una pronuncia sulle spese quando le stesse abbiano dichiarato di averle già definite tra loro.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per la soccombenza dell'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

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