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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04511/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, la determinazione della pena in concreto. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, lamentando in modo generico l'insufficienza dell'apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte di merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, valorizzando la gravità del fatto, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi. Ha inoltre osservato che in cassazione non è consentita una rivalutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e generico, poiché non individuava reali vizi della motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    È il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito; il testo non ne descrive il contenuto materiale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità del fatto, delle modalità della condotta e dell'assenza di elementi positivi di valutazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria non sia manifestamente arbitraria o frutto di un ragionamento illogico.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza la gravità concreta del fatto, le modalità della condotta e la mancanza di elementi positivi in favore dell'imputato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: censure generiche o meramente assertive sulla carenza di motivazione non consentono il controllo di legittimità e conducono all'inammissibilità.
  • La motivazione è sufficiente quando la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo coerente, non illogico e convergente con la decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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