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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14532/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., dedotta dalla difesa in relazione al capo 9) (intestazione fittizia delle quote delle società Free Play s.r.l., New Free Play s.r.l., DSD s.r.l. e Happy Games s.r.l.). La difesa ha sostenuto che esiste un conflitto tra la sentenza irrevocabile di assoluzione, resa nei confronti del fratello Augusto Discepolo dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la sentenza di condanna di Corrado Discepolo confermata dalla Corte di appello di Napoli, in quanto l'assoluzione avrebbe dimostrato l'assenza dei conferimenti patrimoniali attribuiti a Francesco Russo e dunque l'inesistenza del fatto contestato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui la revisione per "conflitto teorico di giudicati" (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle due sentenze, non una mera diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti. Nel caso di specie la Corte di appello di Roma aveva correttamente rilevato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto Augusto Discepolo non perché negata la co-gestione o l'apporto economico di Russo alle società, ma perché i conferimenti erano avvenuti successivamente alla costituzione delle società e quindi non comprovavano l'intestazione fittizia con finalità di elusione delle misure di prevenzione. Dunque non vi era inconciliabilità tra i fatti accertati e la richiesta di revisione era manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La disposizione ammette la revisione per conflitto teorico di giudicati solo se vi è una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze; non è sufficiente una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma citata nei motivi del ricorso come richiamo procedurale relativo alla revisione (strumento normativo pertinente al procedimento di revisione)

  • art. 12-quinquies, decreto-legge n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992 (oggi richiamato come art. 512-bis cod. pen.)

    La norma punisce il trasferimento fraudolento di valori per eludere misure di prevenzione patrimoniale; la giurisprudenza interpretativa consente che l'acquisto di fatto di quote di una società gia' operativa, lasciando inalterata la titolarita' formale di terzi (soggetti interposti), possa integrare il reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso di revisione

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola; Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, Calabrese)

    Massime richiamate nel provvedimento: per la revisione ex art. 630 l'inconciliabilita' deve riguardare i fatti storici; la contraddittorieta' concerne fatti, non pure questioni di diritto o diversa qualificazione giuridica

Massime di principio

  • La revisione per conflitto teorico di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) è ammissibile solo se dalle sentenze a confronto emerge una incompatibilità oggettiva dei fatti storici: non basta una diversa interpretazione giuridica degli stessi eventi.
  • Se l'assoluzione di un coimputato si fonda su ragioni temporali o su valutazioni che non escludono la sussistenza dei fatti storici (es. conferimenti avvenuti in un momento diverso), tale assoluzione non impedisce automaticamente la condanna dell'altro imputato e non costituisce di per sé motivo di revisione.
  • Nel chiedere la revisione è necessario provare che, se riconosciuti, gli elementi dedotti determinerebbero l'annullamento della condanna; argomentazioni generiche o basate su contrasti di principio sono inammissibili.
  • La difesa che invoca la revisione deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni delle decisioni suscettibili di fondare il rigetto: omissioni nel contrastare ragioni decisive della sentenza impugnata rendono il ricorso aspecifico e destinato al rigetto.
  • Chi propone ricorso di revisione deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. in caso di rigetto: presentare motivi solidi e specificamente mirati ai fatti storici accertati è fondamentale.

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