Cassazione Penale, Ordinanza n. 06484/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per avere il procedimento seguito il rito della citazione diretta in giudizio nonostante, a suo dire, i limiti edittali non lo consentissero ai sensi dell'art. 550 c.p.p. Con ulteriori motivi lamentava il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, il travisamento del materiale probatorio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul rito, osservando che il richiamo all'art. 476 c.p. era stato fatto solo quoad poenam per determinare il trattamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 482 c.p., e che il delitto contestato è punito con pena massima pari a quattro anni di reclusione, quindi compatibile con la citazione diretta. Gli altri motivi sono stati ritenuti generici per indeterminatezza, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rito della citazione diretta è compatibile con il reato contestato, poiché la pena massima del delitto non supera il limite edittale rilevante.
Il richiamo alla norma è stato effettuato solo ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del reato contestato, non per mutare il titolo di reato.
È il reato per cui l'imputato risulta contestato; la pena massima è stata considerata compatibile con la citazione diretta.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e determinati; la loro genericità per indeterminatezza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di citazione diretta a giudizio, la verifica della compatibilità del rito va svolta avendo riguardo alla pena edittale del reato contestato; il richiamo ad altre disposizioni può valere solo se espressamente utilizzato quoad poenam per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di travisamento della prova, mancato accoglimento di richieste istruttorie, attenuanti generiche o trattamento sanzionatorio deve essere articolata con precisione e specifico riferimento agli atti e alla motivazione, altrimenti la censura è generica e non scrutinabile nel merito.
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