Cassazione Civile, Ordinanza n. 32158/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La lite nasce da una domanda di concordato preventivo con riserva presentata da una società poi dichiarata fallita. Il tribunale, sulla base delle relazioni del commissario giudiziale, ha ritenuto che vi fossero criticità informative nella domanda e nei relativi allegati, ha dichiarato l'improcedibilità della proposta di concordato e poi il fallimento. La corte d'appello ha confermato, valorizzando soprattutto l'inaffidabilità delle informazioni fornite su elenco creditori e situazione patrimoniale aggiornata, la non corrispondenza di alcuni debiti e il fatto che le integrazioni fossero avvenute solo dopo i rilievi del commissario. Ha inoltre condannato in proprio il legale rappresentante della società alle spese per violazione dei doveri di probità e lealtà e per difetto di normale prudenza. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 173 l.fall. per avere la corte d'appello attribuito rilievo alla redazione contestuale dei bilanci e ad asserite omissioni o inesattezze nell'elenco dei creditori; 2) violazione dell'art. 173 l.fall. per avere ritenuto che i fatti rilevanti fossero emersi solo grazie al commissario e che le rettifiche successive integrassero atti di frode; 3) violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c. per la condanna personale del legale rappresentante alle spese. In memoria i ricorrenti hanno anche tentato di introdurre una nuova questione sulla possibilità di applicare l'art. 173 l.fall. alla fase prenotativa, ma la Corte ha considerato tale profilo nuovo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata e chiedessero in realtà una nuova lettura dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione. Ha inoltre ribadito che, in tema di concordato preventivo, l'art. 173 l.fall. si applica anche ai fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta e negli allegati, se potenzialmente idonei a incidere sul consenso informato dei creditori, e che la circostanza che la società abbia poi rettificato o integrato le informazioni su impulso del commissario non esclude la rilevanza della condotta iniziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendo stata solo genericamente contestata la condanna personale del legale rappresentante; la Corte ha confermato la possibilità di tale condanna quando ricorrano gravi motivi, come la trasgressione dei doveri di lealtà e probità o la mancanza di normale prudenza. La Corte ha condannato in solido i ricorrenti a rifondere al curatore le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall.
norma richiamata come base della domanda di concordato preventivo con riserva.
consente la revoca/improcedibilità quando emergono fatti di frode o comunque condotte e informazioni non adeguatamente esposte nella proposta e negli allegati, idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori; la sua rilevanza non è esclusa dalla fase prenotativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
norma evocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 96, 2° co., cod. proc. civ.
richiamato per giustificare la condanna personale del rappresentante per responsabilità processuale aggravata, in presenza di gravi motivi come la violazione dei doveri di lealtà e probità o la mancanza di normale prudenza.
dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.
la sua violazione è indicata come possibile grave motivo che giustifica la condanna personale del rappresentante che abbia agito processualmente in modo scorretto.
l’art. 94 cod. proc. civ.
richiamato nel ragionamento della Corte sul fatto che il rappresentante processuale, pur non essendo parte, può essere condannato alle spese in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ.
le memorie di legittimità non possono introdurre nuove questioni o ampliare le originarie censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- In tema di concordato preventivo, i fatti rilevanti ai fini dell'art. 173 l.fall. non sono solo quelli del tutto ignoti agli organi della procedura, ma anche quelli non compiutamente e correttamente esposti nella proposta o nei relativi allegati, quando siano potenzialmente idonei a incidere sul consenso informato dei creditori.
- La successiva rettifica o integrazione delle informazioni fornite dal debitore, se avvenuta solo dopo i rilievi del commissario giudiziale, non elimina di per sé la rilevanza della carenza informativa iniziale.
- La fase prenotativa del concordato non sottrae il debitore al controllo sulla correttezza e completezza delle informazioni rese, se la condotta iniziale è connotata da decettività potenziale verso i creditori.
- La condanna personale del legale rappresentante per spese o responsabilità aggravata può essere giustificata quando il giudice ravvisi gravi motivi, come la violazione dei doveri di lealtà e probità o la mancanza di normale prudenza nell'iniziativa processuale.
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