Cassazione Civile, Ordinanza n. 31748/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la dichiarazione del diritto alla rideterminazione della base di calcolo delle quote A e B della pensione a carico della gestione ex Enpals, con previa disapplicazione del massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due censure: (1) violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la decadenza dell'azione di riliquidazione; (2) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continuasse a operare anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui la decadenza introdotta dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 opera anche per le domande di riliquidazione di prestazioni già parzialmente riconosciute, ma limita i suoi effetti alle sole differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, non travolgendo l'intera pretesa. Sul secondo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato per cui, nel calcolo della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, continua a valere il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo stato abrogato né incompatibile con la disciplina successiva. Poiché la Corte d'appello non si era attenuta a tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
come novellato dall'art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111
la decadenza per le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito si applica anche a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma; nei giudizi di riliquidazione colpisce solo le differenze dei ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111
ha introdotto la decadenza per le azioni giudiziarie su prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare nel calcolo della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, poiché non è stato espressamente abrogato né reso incompatibile dalla disciplina successiva
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
non esclude la permanenza del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nel sistema di calcolo della quota B
art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
distingue tra quota A, relativa alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993
la causa è stata trattata in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nel termine previsto
è il parametro dedotto per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 38 Cost.
il diritto a pensione è richiamato come diritto fondamentale, la cui tutela impedisce letture della decadenza tali da vanificarne il nucleo essenziale
Massime di principio
- In caso di domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale già parzialmente riconosciuta, la decadenza processuale introdotta dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 non travolge l'intera pretesa, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La disciplina della decadenza in materia pensionistica deve essere interpretata in modo compatibile con la tutela costituzionale del diritto a pensione: una lettura che estingua integralmente il diritto alle differenze potrebbe essere incompatibile con l'art. 38 Cost. quando finirebbe per svuotare il nucleo essenziale della prestazione.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 continua a operare nella determinazione della quota B, perché non risulta espressamente abrogato né incompatibile con la disciplina successiva.
- Quando un orientamento di legittimità risulti consolidato e non emergano ragioni per discostarsene, la Corte ribadisce il principio già affermato e cassa la decisione di merito che non vi si sia conformata.
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