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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35558/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica aggravato. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di legge e di motivazione nella conferma della responsabilità, sostenendo che il controllo del settembre 2022 non dimostrasse la commissione del fatto, anche perché nell'immobile sarebbero state riscontrate erogazioni discontinue già dal 2017; 2) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta dai giudici di merito non applicabile per limiti di pena; 3) erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente mitigato, anche in considerazione del grave disagio economico e familiare dell'imputato. La difesa contestava inoltre l'applicazione delle aggravanti, sostenendo che il contatore fosse interno all'abitazione e quindi non esposto a pubblica fede, e invocava l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., perché solo frigorifero e illuminazione erano in funzione e il prelievo sarebbe stato quantificato dalla società erogatrice solo in via presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di quelle già formulate in appello e già puntualmente respinte dalla Corte territoriale, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre evidenziato ulteriori profili di inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi: i giudici di merito, in ipotesi di doppia conforme, avevano accertato l'uso abusivo di energia elettrica nell'immobile abitato dall'imputato da marzo 2022 a settembre 2022, nonostante l'assenza formale di fornitura; avevano qualificato il fatto come furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio; avevano escluso l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. per la protrazione della sottrazione per diversi mesi; avevano ritenuto congrua la pena, comunque inferiore alla media edittale e prossima al minimo; e avevano negato la particolare tenuità del fatto anche per il minimo edittale previsto per il furto pluriaggravato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto, richiamata insieme alle aggravanti per qualificare la sottrazione di energia elettrica come furto.

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Aggravanti del furto ritenute sussistenti: violenza sulle cose e cosa destinata a pubblico servizio.

  • art. 131-bis c.p.

    Esclusa la particolare tenuità del fatto per la struttura del reato e per il minimo edittale applicabile al furto pluriaggravato, oltre che per la durata della condotta.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa perché la sottrazione di energia per usi domestici è durata per diversi mesi e non è stata ritenuta di minima offensività.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per l'enunciazione dei motivi, senza che ciò valesse a colmare la mancanza di specificità delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza un autonomo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: la mancata attinenza al nucleo argomentativo della sentenza determina l'inammissibilità delle censure.
  • Nel furto di energia elettrica, l'accertamento dell'allaccio abusivo alla rete e dell'effettivo utilizzo dell'energia da parte dell'utente consente di ritenere integrata la condotta tipica, anche a prescindere da chi abbia materialmente realizzato l'allaccio, se l'imputato se ne è consapevolmente avvalso.
  • La destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica e la violenza sulle cose possono integrare le aggravanti del furto quando la sottrazione avvenga mediante manomissione dell'impianto o allaccio abusivo alla rete di distribuzione.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità e la particolare tenuità del fatto non sono configurabili quando la condotta si protragga per un apprezzabile periodo di tempo e l'offesa non sia marginale, specie in presenza di una disciplina edittale già incompatibile con la tenue offensività.
  • Una pena commisurata in misura inferiore alla media edittale e prossima al minimo è di regola immune da censure quando la motivazione dia conto degli elementi valorizzati in concreto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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