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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22613/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di denaro e beni ritenuti provento di furto pluriaggravato a danno di Pietro Fumarola. Hanno articolato due censure: (1) violazione procedurale per aver consentito al P.M. di depositare in udienza atti ulteriori anziché nel termine previsto dall'art. 309 c.p.p., in contrasto con l'art. 324 c.p.p.; (2) erronea qualificazione giuridica dei fatti come furto (artt. 624, 625 c.p.) anziché truffa (art. 640 c.p.) e dedotta inutilizzabilità di intercettazioni autorizzate in altro procedimento nel quale i ricorrenti non erano indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: infondato perché l'art. 324 c.p.p. prevede un termine di natura ordinatoria per la trasmissione degli atti al riesame e il Tribunale può basare la decisione su atti prodotti in udienza; quindi non c'è violazione. Secondo motivo: manifestamente infondato perché la qualificazione come furto pluriaggravato è corretta alla luce degli elementi fattuali (induzione della vittima a lasciare i soldi e fuga senza restituzione) e le intercettazioni risultano utilizzabili per la decisione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 3

    Il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale nel riesame è di natura meramente ordinatoria; il Tribunale può ritenere completa l'acquisizione degli atti e decidere anche su documenti prodotti in udienza

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 5

    Prevede termini per la trasmissione degli atti nei procedimenti cautelari personali; non è applicabile automaticamente al riesame dei provvedimenti reali, che seguono art. 324

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui lett. b) per erronea applicazione della legge penale e lett. c) per violazioni di norme processuali)

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Norme che disciplinano il delitto di furto e le circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che i fatti si inquadrino in questa fattispecie

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa; la Corte ha escluso la configurabilità della truffa nel caso concreto perché l'azione successiva ha avuto carattere di usurpazione unilaterale

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla prova; la censura collegata a norme processuali relative all'utilizzabilità delle intercettazioni è stata ritenuta infondata

  • art. 380 cod. proc. pen., comma 2, lett. e)

    Prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per talune fattispecie di reato; la qualificazione in furto ha rilievo anche rispetto alle misure cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende da parte del ricorrente dichiarato inammissibile

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (novellamento art. 324 c.p.p., comma 7)

    Richiamata nella motivazione per precisare l'assetto normativo sul riesame e sulla trasmissione degli atti dopo la riforma; non altera il principio che il termine di cui all'art. 324 è ordinatorio

Massime di principio

  • Nel riesame di provvedimenti cautelari reali l'art. 324 c.p.p. stabilisce un termine di trasmissione degli atti di natura ordinatoria: il Tribunale può decidere anche sulla base di atti prodotti in udienza e il termine perentorio decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti
  • La tardiva produzione in udienza di documenti da parte della pubblica accusa non determina automaticamente l'inammissibilità del riesame: occorre valutare se il Tribunale abbia avuto effettiva possibilità di conoscere e valutare quegli atti
  • La distinzione fra furto e truffa dipende dalla natura dell'azione dell'autore dopo l'atto dispositivo della vittima: se sussiste un'azione di usurpazione unilaterale (impossessamento dopo aver indotto la vittima), la fattispecie può essere qualificata come furto
  • L'utilizzabilità di intercettazioni autorizzate in altro procedimento può essere ammessa quando risultino pertinenti alla valutazione del fumus e del periculum nel procedimento in esame; l'assenza di indagine originaria sui ricorrenti non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni
  • In sede di impugnazione è più efficace contestare il merito (qualificazione giuridica, vizio di valutazione probatoria, catena di custodia delle prove) che sollevare esclusivamente profili formali sulla tempestività di deposito, salvo chiara violazione dei termini perentori

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