Cassazione Penale, Ordinanza n. 32803/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla prova e sulla dichiarazione di responsabilità, deducendo violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo in sostanza che la valutazione di attendibilità delle fonti di prova e di rilevanza degli elementi probatori sarebbe stata erronea. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, e il secondo manifestamente infondato perché la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e poteva limitarsi agli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione, mentre il secondo era manifestamente infondato poiché il giudice di merito aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; la cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sugli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
- La Corte di cassazione non può confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni per sostituire il proprio giudizio a quello di merito; il controllo è limitato alla tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.
- La motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito esplicita gli elementi probatori ritenuti decisivi e il loro riscontro reciproco, come nel caso dell'attendibilità di un riconoscimento fotografico corroborato da altri elementi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede la confutazione puntuale di ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli aspetti reputati determinanti ai fini della valutazione complessiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32790/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32792/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32793/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32794/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32795/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32796/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →