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Ordinanza

Ordinanza n. 10419/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. -OMISSIS-di protocollo del 20 novembre 2025 (notificata il 24 novembre 2025) con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il Vice Brigadiere -OMISSIS-dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso; - dell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (indetto con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0000512 di protocollo dell’11 giugno 2025 del Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), nella parte in cui prevede che «al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati, e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento» quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi». Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.2.2026: per l’annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 19 dicembre 2025 e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante della stessa, con cui il Vice direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione riservato agli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti dei Carabinieri, nella parte in cui (artt. 2 e 3 del provvedimento) non ricomprende tra i nominativi dei candidati idonei di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) del bando di concorso, dichiarati vincitori, anche l’odierno ricorrente; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Giustizia amministrativa202514962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancanza del requisito di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, nonché graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri lo ha escluso dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori, ritenendo insussistente il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. j), del bando, consistente nel non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. È stata inoltre impugnata la stessa clausola del bando e, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito approvata dal Vice direttore generale per il Personale Militare, nella parte in cui non ricomprendeva il ricorrente tra i candidati idonei dichiarati vincitori. Il ricorrente ha altresì chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento, la mancata sottoposizione a procedimento penale per delitti non colposi. Dal testo risulta che il procedimento penale a carico del ricorrente aveva comportato il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Militare di Roma con decreto del GIP del 12 novembre 2025 e che il ricorrente era stato ammesso al corso con riserva.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento né ha deciso la questione di legittimità costituzionale. Ha rilevato che i motivi aggiunti riguardano anche la graduatoria concorsuale e che la notifica era stata eseguita soltanto nei confronti di alcuni controinteressati. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro 15 giorni dalla richiesta; la prova della notifica, corredata dall'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. Il TAR ha inoltre disposto il completamento dell'istruttoria, chiedendo al Ministero e al ricorrente informazioni aggiornate sullo stato del procedimento penale e al Ministero una relazione sulla posizione del ricorrente all'esito dell'8° corso, al quale era stato ammesso con riserva. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 9 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso

    al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La clausola del bando costituisce il requisito applicato dall'Amministrazione per disporre l'esclusione del ricorrente; la sua legittimità non è stata ancora definita.

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010

    non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La disposizione è stata censurata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 2, Cost.; l'ordinanza non decide la questione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di notificare il ricorso ai controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., quale base per autorizzare la notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati.

  • artt. 3 e 27, comma 2, Cost.

    Sono indicati dal ricorrente come parametri costituzionali della questione sollevata, non esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti investono una graduatoria concorsuale e la notifica è stata effettuata soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, degli atti introduttivi e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio può essere corredato da termini perentori distinti per la richiesta di pubblicazione, per l'adempimento dell'amministrazione e per il deposito della prova della notifica, prevedendo la decadenza in caso di mancato deposito tempestivo.
  • Quando la controversia riguarda l'esclusione da un concorso fondata sulla pendenza di un procedimento penale e il candidato è stato ammesso con riserva, il giudice può disporre l'acquisizione di aggiornamenti sullo stato del procedimento penale e sulla posizione concorsuale dell'interessato prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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