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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25859/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i fatti accertati in merito consistevano nella illecita detenzione di circa 52 grammi di hashish, occultata in modo tale da rafforzare l'inferenza della destinazione allo spaccio; inoltre, i prevenuti avevano tentato la fuga all'intervento degli operanti. I ricorrenti contestavano la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse correttamente apprezzato gli elementi disponibili. Veniva inoltre dedotta una doglianza sul trattamento sanzionatorio, anche in relazione a un inciso della motivazione che la Cassazione ha ritenuto un mero refuso. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi reiterativi di quelli di appello e quindi non scrutinabili nel giudizio di legittimità, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dei motivi di appello e comunque rivolte a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da manifesta illogicità, avendo valorizzato corretti criteri inferenziali e massime di esperienza. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che l'inciso sulla possibilità di accoglimento parziale del trattamento sanzionatorio era un mero refuso, poiché la motivazione complessiva mostrava che le richieste difensive erano state respinte e la pena determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito mediante una valutazione non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando il ricorso si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta anche da elementi fattuali quali il quantitativo detenuto, le modalità di occultamento e il tentativo di fuga degli interessati, se valutati secondo criteri inferenziali logicamente fondati.
  • Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio non sono prospettabili in cassazione come meri dissensi valutativi, ove la pena sia stata determinata dal giudice di merito alla luce dei criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e con motivazione non arbitraria.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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