Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti del ricorrente per reati tributari (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, contestando che la responsabilità fosse stata attribuita solo in ragione della sua posizione ("responsabilità da posizione"), sostenendo la natura eventualmente colposa della responsabilità ex art. 2392 c.c., la mancanza di deleghe, l'assenza di elementi che dimostrassero che egli avesse percepito anomalie gestionali o potuto impedire l'evento, e chiedendo che il Tribunale avesse valutato concretamente la base fattuale degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, in assenza di deleghe, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente ai sensi dell'art. 2392 c.c. per l'inosservanza dei doveri di vigilanza e controllo, e ha confermato che il Tribunale di Latina aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di reato in relazione a fatture inesistenti o sovrafatturate. La Corte ha inoltre rilevato elementi concreti a sostegno del fumus, descrivendo anomalie contabili e rapporti societari (es. Jambo Africa e Consorzio AID) indicativi di prestazioni inesistenti o sovrafatturate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevata come norma che sanziona le divergenze tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale; include fatture inesistenti, inesistenza relativa e sovrafatturazione, ossia ogni forma di discordanza tra prestazione effettiva e documentazione contabile.
Norma richiamata quale parte del capo di imputazione in materia tributaria; nel contesto è collegata ai reati fiscali contestati insieme all'art. 2.
Interpretata come fonte della posizione di garanzia degli amministratori: in assenza di deleghe specifiche, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente per l'inosservanza dei doveri di vigilanza e controllo, salvo il possibile esonero previsto dal terzo comma (annotazione del dissenso).
Richiamato per ribadire la disciplina del consiglio di amministrazione e la necessità di distinguere tra funzioni delegate e funzioni non delegate ai fini della responsabilità degli amministratori.
Applicato per l'onere delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna a versamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato nella fase di requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione, quale norma di riferimento procedurale nel procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citateai fini del principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile a colpa grave del ricorrente, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata dalla Corte per motivare la condanna alle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- In assenza di deleghe specifiche, la responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c.) può essere ricondotta a tutti i membri del consiglio: pertanto, per attività illecite deliberate nell'ambito del consiglio, ciascun consigliere può essere ritenuto responsabile se emerge una violazione dolosa dei doveri di vigilanza e controllo.
- Nelle indagini su fatture e operazioni sospette, le fatture "inesistenti" vanno interpretate in senso ampio: rientrano anche le ipotesi di inesistenza relativa e di sovrafatturazione; la discrepanza tra quanto documentato e la realtà commerciale è elemento centrale per il fumus commissi delicti.
- Per impugnare con successo un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è necessario contestare con argomentazione concreta e fattuale gli elementi che il giudice ha ritenuto indiziari; mere censure astratte o generiche sulla mancanza di motivazione sono generalmente inidonee in Cassazione quando il giudice di merito ha già ricostruito fatti e indici probatori.
- Anomalie tipiche che possono costituire indizi rilevanti: coincidenza di sedi o domini web tra società, pagamenti anticipati e registrazione contabile tardiva, assenza di documentazione contabile o di infrastrutture tali da giustificare le prestazioni, personale che lavora per altra società, movimenti anomali di conto corrente (bonifici verso terzi o all'estero) e irreperibilità dei legali rappresentanti.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il sindacato di merito con una rivalutazione integrale dei fatti: in presenza di adeguata motivazione del giudice di merito, il rimedio in Cassazione è limitato a questioni di diritto e di legittimità, non a nuova valutazione probatoria.
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