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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (depositata in formato cartaceo il 8 maggio 2024) perché ritenuta incompatibile con l'art. 3 del D.M. n. 217/2023 che impone il deposito telematico degli atti durante le indagini preliminari. Il Procuratore impugnava sostenendo che: a) il provvedimento del G.i.p. è abnorme e illegittimo perché sindaca la qualificazione amministrativa del malfunzionamento informatico già accertato dall'ufficio (provvedimento del Procuratore e del Magrif dell'8 aprile 2024) e condiviso dal Consiglio Giudiziario; b) la declaratoria di inammissibilità ha determinato la stasi del procedimento poiché il P.M. non poteva né depositare telematicamente (per il malfunzionamento dell'applicativo APP) né riproporre l'istanza in forma cartacea; c) il G.i.p. ha ecceduto i limiti dell'esercizio della funzione, sindacando questioni amministrative rilevanti per l'organizzazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso. Ha ricostruito che l'art. 3 del D.M. n. 217/2023 e l'art. 111-bis c.p.p. impongono il deposito telematico salvo il caso di malfunzionamento attestato ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p.; nel caso concreto il Procuratore e il Magrif avevano accertato un malfunzionamento dell'applicativo APP relativo alle archiviazioni massificate degli 'ignoti seriali' (provvedimento dell'8 aprile 2024) e il Consiglio Giudiziario aveva condiviso tale accertamento. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. ha illegittimamente sindacato la motivazione e la natura amministrativa del provvedimento del Procuratore (esercizio di sindacato estraneo alla giurisdizione ordinaria) e che la declaratoria di inammissibilità ha creato una stasi processuale. Ha quindi qualificato il provvedimento del G.i.p. come abnorme sia strutturalmente (esercizio di un potere non attribuitogli) sia funzionalmente (determinazione della stasi del procedimento) e ha annullato il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al G.i.p. per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3

    Disciplina il deposito telematico durante le indagini preliminari e prevede la deroga per soggetti 'interni' esclusivamente per atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione; implica che le richieste di archiviazione per procedimenti contro ignoti debbano essere depositate telematicamente

    Il giudice ha ritenuto che, pur essendo prevista la telematizzazione, la deroga non autorizza il G.i.p. a dichiarare inammissibili istanze analogiche se il malfunzionamento è stato legittimamente accertato dall'ufficio

  • Art. 111-bis c.p.p.

    Salvo quanto previsto dall'art. 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

    Stabilisce la regola generale della telematizzazione rinviando all'art. 175-bis per i casi di malfunzionamento

  • Art. 175-bis c.p.p.

    Regola l'accertamento e la certificazione del malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendo la possibilità che il dirigente dell'ufficio attesti il malfunzionamento e che, in tal caso, gli atti siano redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento dell'8 aprile 2024 (accertamento del malfunzionamento dell'APP per gli 'ignoti seriali') rientra nei casi previsti dall'art. 175-bis e legittima il deposito analogico, sottraendo la valutazione della legittimità di tale accertamento al sindacato del G.i.p.

  • Artt. 408-415 c.p.p. (in particolare art. 415, comma 4)

    Norme sul procedimento per l'archiviazione e sulla trasmissione cumulativa delle richieste di archiviazione per gli 'ignoti seriali' (pronuncia cumulativa)

    Per i procedimenti a carico di 'ignoti seriali' è prevista la gestione cumulativa delle istanze di archiviazione, modalità che rende impraticabile la sostituzione manuale o singola se il sistema informatico non supporta la firma massiva

  • Art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro provvedimenti abnormi e usurpativi

    Fornisce la base per l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. in presenza di provvedimento abnorme

  • Art. 177 c.p.p.

    Principio di tassatività delle nullità processuali

    La Corte segnala che la legge non prevede una sanzione di 'inammissibilità' per la violazione formale qui contestata e che la declaratoria del G.i.p. non è prevista nel catalogo delle decisioni disciplinate

  • Art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 415 c.p.p., comma 4 (richiamo)

    Disposizioni organizzative e coordinamento relative alla pronuncia cumulativa delle archiviazioni per 'ignoti seriali'

    Confermano il carattere organizzativo/amministrativo del provvedimento del Procuratore riguardo alla gestione cumulativa delle archiviazioni

Massime di principio

  • Quando il dirigente dell'ufficio giudiziario o il Procuratore attestano un malfunzionamento ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., il deposito analogico delle richieste di archiviazione è legittimo e il giudice non può sostituirsi al sindacato amministrativo valutando ex novo la sussistenza del malfunzionamento.
  • Per i procedimenti contro 'ignoti seriali' (art. 415, comma 4 c.p.p.) le richieste di archiviazione devono essere gestite cumulativamente; se il sistema informatico non consente la firma massiva, la deroga al deposito telematico trova fondamento nell'art. 175-bis.
  • Il Giudice per le indagini preliminari non può dichiarare 'inammissibile' una richiesta per motivi attinenti all'organizzazione informatica già regolata da provvedimenti amministrativi interni: ciò può configurare abnormità strutturale e funzionale (stasi del procedimento).
  • Se un provvedimento giudiziale determina una stasi insuperabile del procedimento (impossibilità oggettiva di procedere né telematicamente né analogicamente), il ricorso per cassazione per abnormità è strumento idoneo per rimuoverne gli effetti (art. 606, comma 1, lett. a)).
  • Le contestazioni rispetto a decisioni organizzative interne (accertamento del malfunzionamento) trovano più correttamente tutela nel sindacato amministrativo; il giudice penale deve evitare di esercitare un sindacato che confligge con la competenza amministrativa e rischia di eccedere il proprio potere.

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