Sentenza del 29/03/2022 n. 10002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a quattro fabbricati (uno C/6 e tre C/7) ritenuti non rurali: i ricorrenti contestavano il rigetto delle domande di riconoscimento della ruralità e la mancata retroattività dell'esenzione, deducendo (1) che per l'esenzione fosse sufficiente la sussistenza materiale dei requisiti di ruralità indipendentemente dall'iscrizione catastale; (2) che il termine del 30/9/2012 per la presentazione della domanda fosse meramente acceleratorio e non perentorio; (3) che la facoltà di variazione catastale valesse anche per fabbricati non ancora censiti al 13/7/2011; (4) omissione di pronuncia sulla rideterminazione della rendita catastale; (5) omissione di pronuncia sull'applicazione della continuazione (D.Lgs. 472/1997, art.12) nel calcolo delle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi e il quarto, confermando i principi di diritto secondo cui l'esenzione ICI per ruralità dipende dalla classificazione catastale e che la procedura speciale per ottenere effetto retroattivo (autocertificazione e domanda ex D.L. 13/5/2011 art.7 comma 2‑bis) doveva essere presentata entro il termine prorogato del 30/9/2012. Ha invece accolto il quinto motivo: la sentenza impugnata non ha pronunciato sull'applicazione della continuazione per il computo delle sanzioni amministrative (art.12 D.Lgs. 472/1997), dando così luogo a nullità per omissione di pronuncia. Per tale motivo la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia in diversa composizione perché pronunci sui profili di sanzione e continuazione; per il resto la decisione di merito è stata confermata. Sono state altresì compensate e disposte spese in favore della legittimità come da dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
artt. 1 e 2; art. 10, comma 1; art. 14, comma 2
La nozione di "fabbricato" e, quindi, l'assoggettabilità ad ICI si fondano sulla classificazione catastale: i fabbricati riconosciuti catastalmente rurali sono esclusi dall'imponibile; l'omessa denuncia costituisce violazione annuale autonoma.
Ha previsto la facoltà per i contribuenti di presentare domanda di variazione catastale (con autocertificazione) per ottenere, in via eccezionale e retroattiva, il riconoscimento della ruralità purché la domanda sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste.
Chiarisce che le domande di variazione presentate ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/2011 producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario, nei limiti e secondo le condizioni stabilite.
D.M. 26 luglio 2012
art. 1; art. 2, comma 2 (termine 30/9/2012)
Ha disciplinato le modalità tecniche di variazione/annotazione catastale e ha fissato il termine (30/9/2012) per ottenere l'effetto retroattivo quinquennale; il rispetto del termine è condizione per beneficiare della retroattività.
Norma di natura interpretativa che esclude dalla nozione di "fabbricato" le unità immobiliari che presentino i requisiti di ruralità, ma collegandone l'efficacia alla relativa identificazione catastale e alla annotazione; rafforza l'importanza del classamento catastale.
Definisce le caratteristiche oggettive della ruralità (elenco tipologico): la mera sussistenza materiale dei requisiti non vale, ai fini ICI, in assenza della prevista procedura di accertamento/annotazione o del riconoscimento catastale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina la continuazione/sussistenza di violazioni ripetute in più periodi d'imposta; il principio riduce il trattamento sanzionatorio complessivo (applicazione della continuazione con aumento della sanzione base da 1,5 a 3 volte) e doveva essere valutato dal giudice, omissione che ha comportato cassazione parziale.
Stabilisce che le variazioni delle rendite catastali sono efficaci dal momento della loro notificazione, ma la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata per l'accertamento anche con riferimento ad annualità successive a quelle denunciate; se la variazione discende da denuncia del contribuente, trova applicazione dalla data della denuncia.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI per ruralità la classificazione catastale e l'annotazione nei registri catastali sono decisivi: la mera sussistenza materiale dei requisiti non è sufficiente a escludere l'imponibilità se non è seguita dalla procedura di variazione/annotazione prevista.
- La procedura speciale introdotta dal D.L. 13/5/2011 (autocertificazione e domanda di variazione) poteva produrre effetti retroattivi quinquennali soltanto se la domanda fosse stata presentata entro il termine stabilito (30/9/2012) e secondo le modalità normative e regolamentari.
- Per fabbricati non ancora iscritti in catasto il giudice tributario può accertare direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità e concedere l'esenzione se provata; diverso è il caso di immobili già censiti con diversa qualificazione.
- La rettifica della rendita catastale, se conseguente a denuncia del contribuente, trova applicazione dalla data della denuncia e, salvo diverse previsioni, non ha applicazione retroattiva anteriore alla denuncia stessa.
- In tema di sanzioni per omissione dichiarativa pluriennale è obbligatorio valutare l'istituto della continuazione (D.Lgs. 472/1997, art.12): la continuazione, se applicabile, incide significativamente sulla misura complessiva delle sanzioni e il mancato esame configura omissione di pronuncia.
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