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Sentenza

Sentenza del 29/03/2022 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Crisi di liquidità. Causa di forza maggiore. Presupposti. Art. 6 D.lgs 472/1997

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale relativa a omesso versamento del saldo delle ritenute operate dal contribuente quale sostituto d'imposta (Mod. 770 anno 2010). Il contribuente deduceva: decadenza dell'azione di recupero, nullità della cartella per mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo, omessa notifica di avviso di accertamento per interessi e loro determinazione, errata applicazione di aggi e interessi di mora, applicazione illegittima delle sanzioni in presenza di 'forza maggiore' (crisi di liquidità), e presunto contrasto dell'art. 13 D.lgs. 471/97 con normativa comunitaria.

La decisione

La CTR ha ritenuto inammissibile l'appello per carenza di censure specifiche (eccezione sollevata dall'Amministrazione) e, comunque, nel merito ha respinto tutte le doglianze. In particolare: 1) la decadenza non è stata riproposta e si considera rinunciata; 2) la mancata sottoscrizione della cartella o del ruolo non invalida l'atto se la riferibilità all'organo emittente è pacifica; 3) interessi e aggi sono stabiliti dalla legge e non richiedono un avviso d'accertamento separato; 4) la dedotta esimente della 'forza maggiore' ex art. 6 D.lgs. 472/1997 è stata rigettata perché il contribuente non ha assolto l'onere probatorio richiesto (non ha dimostrato che la crisi non fosse imputabile o che fossero state escluse alternative ragionevoli come il ricorso a credito bancario o ad altre misure); 5) il richiamo all'art. 13 D.lgs. 471/97 e alla giurisprudenza comunitaria è risultato inapplicabile al caso di specie. Appello respinto; condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado (euro 1.000,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 6 D.lgs. 472/1997

    L'esimente per 'forza maggiore' richiede che il contribuente dimostri sia la non imputabilità della crisi sia l'impossibilità di fronteggiarla con misure concrete (incluso ricorso al credito). L'onere della prova grava sul contribuente e deve documentare l'inesistenza di alternative ragionevoli.

  • art. 30 DPR 602/1973

    Stabilisce il regime degli interessi; la determinazione e la richiesta degli interessi non richiedono un avviso di accertamento separato.

  • art. 1, comma 150, legge 24 dicembre 2007 n. 244

    Norma richiamata per la disciplina degli interessi legali/tributari e i criteri di calcolo adottati dall'Amministrazione; conferma che gli interessi sono previsti dalla legge.

  • art. 17, comma 1 D.lgs. 112/1999

    Regola gli aggi spettanti al concessionario della riscossione; l'applicazione degli aggi è prevista dalla legge e non necessita di atto di accertamento separato.

  • art. 13 D.lgs. 471/1997

    Censito dal contribuente con richiamo a diritto comunitario, ma la Corte ha ritenuto il rilievo non pertinente al caso concreto: la fattispecie europea richiamata (C‑272/13) è diversa e non trasferibile alla violazione di adempimenti relativi alle ritenute e alla riscossione qui in esame.

  • art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4 e art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.; art. 118 disp. att.

    Obbligo di motivazione concisa nel rispetto del principio dell'economia processuale; la sentenza si conforma al canone di motivazione più sintetica ma adeguata.

  • art. 53 D.lgs. 546/1992

    Richiede specifici motivi di impugnazione in appello; la carenza di specificità può determinare l'inammissibilità del gravame, come eccepito dall'Amministrazione.

  • Cass. nn. 17027/2021 e 15415/2021 (giurisprudenza)

    Cass. 17027/2021; Cass. 15415/2021

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'onere probatorio gravante sul contribuente che invoca la forza maggiore: deve dimostrare sia la non imputabilità della crisi sia l'impossibilità di reperire risorse alternative (ad es. credito bancario).

Massime di principio

  • L'onere della prova per la 'forza maggiore' grava sul contribuente: occorre dimostrare sia che la crisi di liquidità non sia imputabile a scelte gestionali sia che non fosse possibile reperire risorse tramite misure ragionevoli (es. ricorso al credito bancario).
  • La mancata sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto se è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo emittente.
  • Interessi e aggi dovuti al concessionario sono disciplinati dalla legge e non richiedono un avviso d'accertamento separato per essere applicati.
  • Un appello privo di censure specifiche avverso le motivazioni di primo grado è esposto al rischio di inammissibilità; è necessario indicare punti di doglianza chiari e specifici.
  • I richiami a pronunce comunitarie o a principi di proporzionalità devono essere collegati ai fatti e alla natura dell'illecito: una sentenza europea su fattispecie differente non vale a disapplicare automaticamente la normativa nazionale.

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