Sentenza del 29/03/2022 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
ICI - Area edificata - Contigua area catastalmente graffata - Irrilevanza ai fini della qualificazione di pertinenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'area contigua graffata catastalmente all'edificio dovesse essere considerata pertinenza esente da autonoma tassazione ICI ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 504/1992. La questione giuridica verteva sulla rilevanza della graffatura catastale e sui criteri per riconoscere la qualità di pertinenza (se sufficiente un collegamento catastale o se occorrono elementi di fatto e di volontà)
La decisione
La Corte ha affermato che l'art. 2 d.lgs. n. 504/1992 esclude l'autonoma tassabilità delle aree che siano effettivamente pertinenze, ma la qualificazione si fonda su (i) un criterio oggettivo/fattuale — la destinazione effettiva al servizio o all'ornamento del fabbricato secondo l'art. 817 c.c., con modificazione funzionale stabile che sterilizzi lo ius aedificandi e non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile — e (ii) un criterio soggettivo — la volontà di costituire un vincolo di accessorietà durevole. La semplice graffatura catastale ha rilevanza soltanto formale e non è idonea di per sé a dimostrare la pertinenzialità. Resta quindi a carico del contribuente l'onere di provare, con segni esteriori concreti, sia la destinazione effettiva al servizio/ornamento sia la durevolezza dell'accessorietà; nel caso concreto il ricorso è stato respinto per carenza di prove a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali e impone l'analisi della pertinenzialità sulla base di criteri sostanziali (destinazione effettiva e volontà di accessorietà), non su meri atti formali come la graffatura catastale
Usato come parametro per la nozione di pertinenza: la cosa deve essere destinata al servizio o all'ornamento di un'altra, con un'effettiva e funzionale integrazione rispetto al bene principale
Massime di principio
- La graffatura catastale (collegamento formale delle particelle) è di per sé irrilevante ai fini della qualificazione come pertinenza: conta la realtà sostanziale dell'uso e della destinazione.
- La qualifica di pertinenza richiede due elementi cumulativi: (a) un elemento oggettivo/fattuale (destinazione effettiva al servizio o ornamento dell'edificio, con modificazione funzionale stabile) e (b) un elemento soggettivo (volontà del titolare di creare un vincolo di accessorietà durevole).
- L'onere della prova grava sul contribuente che pretende l'esenzione: occorrono segni esteriori concreti (uso effettivo, opere che rendono impossibile diversa destinazione senza radicale trasformazione, collegamenti impiantistici o funzionali, atti negoziali/planimetrici che dimostrino l'intento).
- In caso di assenza di prove di accessorietà durevole e di destinazione effettiva, l'area contigua può essere assoggettata ad autonoma tassazione, anche se catastalmente graffata.
- Per consolidare la posizione di chi chiede il riconoscimento di pertinenza, è utile produrre documentazione tecnica e fotografica che dimostri l'uso continuativo, oltre ad atti (contratti, dichiarazioni, planimetrie) che attestino la volontà di andare oltre al mero collegamento formale.
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