Sentenza del 29/03/2022 n. 1484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Processo verbale di constatazione - Successiva dichiarazione integrativa - Riduzione operazioni imponibili - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
dopo la consegna di un processo verbale di constatazione il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 322/1998 riducendo il totale delle operazioni imponibili IVA. L'Amministrazione ha contestato la legittimità della integrativa e l'eventuale utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso quando la dichiarazione integrativa comporta un totale mutamento della dichiarazione originaria, sostenendo che tale istituto debba applicarsi solo per correzioni o omissioni minori.
La decisione
la giurisprudenza ha ritenuto legittima la dichiarazione integrativa presentata dopo il processo verbale: la integrativa sostituisce integralmente la precedente dichiarazione e costituisce una comunicazione di scienza, priva di efficacia costitutiva dell'obbligazione tributaria. È stata altresì respinta la tesi che limiti l'applicabilità del ravvedimento operoso alle sole integrazioni che correggono errori o omissioni formali; anche una integrativa che stravolge la precedente può essere considerata valida e rilevante, con conseguente riduzione del monte imponibile IVA come dichiarato dal contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 322/1998
la dichiarazione integrativa ex art. 8 sostituisce integralmente la precedente dichiarazione e rappresenta una comunicazione di scienza; non ha effetto costitutivo sull'obbligazione tributaria ma modifica la dichiarazione ai fini dell'adempimento dichiarativo
Cass. SS.UU.
orientamento della Suprema Corte che conferma la natura dichiarativa della integrativa e delimita l'uso del ravvedimento operoso, escludendo una interpretazione che lo riservi solo a modifiche marginali della dichiarazione
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8 DPR 322/1998 sostituisce la dichiarazione precedente e può essere prodotta anche dopo l'avvio o la conclusione di una verifica, incidendo sul valore dichiarato delle operazioni imponibili.
- La natura della integrativa è dichiarativa/comunicativa e non costitutiva dell'obbligazione tributaria: essa modifica il contenuto della dichiarazione rendendo rilevanti ai fini dell'imposta i nuovi dati comunicati.
- L'istituto del ravvedimento operoso non va limitato alle sole integrazioni che correggono errori formali: può trovare applicazione anche quando la integrativa comporta un radicale mutamento della precedente dichiarazione, salvo valutazioni specifiche su intenti elusivi o frodatori.
- Pur essendo possibile presentare integrative anche per ridurre la base imponibile dopo un controllo, il contribuente deve agire con correttezza e trasparenza; l'Amministrazione resta titolata a verificare la veridicità e la genuinità degli elementi dichiarati e può contestare in caso di artifici o occultamenti.
- In situazioni analoghe valutare tempestività, completezza della documentazione a supporto della integrativa e ricorso, se necessario, agli istituti di autotutela o rimedio giurisdizionale per contestare eventuali rettifiche dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 2760 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →