Cassazione Civile, Ordinanza n. 35416/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2014, richiesto da una società agricola per euro 15.000 sulla base dell'eccedenza detraibile maturata nel triennio ex art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972. Il credito era collegato a fatture per costi di costruzione di un centro agricolo comprendente abitazione civile, stalla e fienile, poi in parte oggetto di vendita del terreno ad altra società con atto notarile del 5 dicembre 2011, assoggettato a imposta di registro e non a IVA. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo sia che vi fossero operazioni non inerenti all'attività della società, sia che non ricorressero i presupposti per l'esenzione IVA, sostenendo che la cessione riguardasse un fabbricato in corso di costruzione effettuata da soggetto passivo IVA prima dell'ultimazione dei lavori e che, quindi, l'operazione dovesse essere imponibile, a prescindere dalla destinazione catastale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva falsa applicazione dell'art. 2, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato l'operazione come cessione di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, mentre l'esenzione richiederebbe immobili finiti e con accertata destinazione rurale, qui mancanti. La contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso anche per doppia conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti, in particolare della qualificazione dell'operazione come cessione non soggetta a IVA perché avente a oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria e destinati a uso rurale. La sentenza impugnata aveva infatti compiuto un accertamento di fatto sulla natura del bene trasferito, sulla coerenza della classificazione catastale con la licenza edilizia rurale e sul nesso oggettivo tra bene e attività agricola dell'acquirente. Poiché il ricorso tendeva a sovvertire tale accertamento di merito, la doglianza è stata ritenuta preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, secondo quanto indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
indicato come presupposto normativo dell'istanza di rimborso IVA per eccedenza detraibile nel triennio.
art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma di cui si lamentava la falsa applicazione; la Corte non ne offre un'interpretazione sostanziale autonoma, ma rileva che la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla natura dell'operazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere, in ragione dell'esito del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato in collegamento con il comma 1-quater per il contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
- La censura di falsa applicazione di legge deve riguardare l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta; se il ricorrente contesta soltanto la ricostruzione fattuale della controversia, il motivo è precluso.
- Quando la decisione di merito fonda la qualificazione fiscale dell'operazione su elementi fattuali coerenti tra loro, inclusa la destinazione del bene e il nesso con l'attività esercitata, il ricorso per cassazione non può mirare a sovvertire tale accertamento senza denunci limiti propri del giudizio di legittimità.
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