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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35842/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione presso terzi avviata per il recupero di una somma derivante da decreto ingiuntivo, il debitore propose opposizione agli atti esecutivi lamentando vizi della notifica dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi, nonché l’illegittimità della procedura esecutiva. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere perché, nelle more, il titolo esecutivo era stato revocato in sede di appello, e condannò l’opponente alle spese. In cassazione il ricorrente articolò sei motivi: contestò il momento di conoscenza del pignoramento, l’omesso esame della corrispondenza con la banca terza pignorata, la ritenuta sanatoria delle nullità delle notifiche per effetto dell’opposizione, la validità delle ricerche compiute prima della notifica ex art. 143 c.p.c., la possibilità della notifica presso il luogo di lavoro e, infine, la condanna alle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato i sei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non era stato chiamato il terzo pignorato, che è litisconsorte necessario. Poiché la fattispecie non rientrava nell’ipotesi di improponibilità originaria della domanda, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché provveda a riesaminare la controversia previa integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato è litisconsorte necessario e deve partecipare al giudizio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    in presenza di difetto di contraddittorio rilevato in cassazione, la Corte deve cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice, quando non ricorra un’ipotesi di improponibilità originaria.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    usato come parametro per escludere la rimessione quando sarebbe inutile e contraria alla ragionevole durata del processo solo nei casi di improponibilità originaria.

  • art. 617 c.p.c.

    l’opposizione agli atti esecutivi non integra, nella specie, un’azione originariamente improponibile; il difetto del terzo esecutato comporta quindi cassazione con rinvio.

  • art. 543 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso in tema di pignoramento presso terzi e relative notifiche.

  • art. 115 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove e della conoscenza del pignoramento.

  • art. 116 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso sulla valutazione probatoria.

  • art. 480 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso con riferimento all’atto di precetto.

  • art. 482 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso con riferimento ai presupposti per procedere ad esecuzione.

  • art. 156 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali.

  • art. 139 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso in tema di modalità della notificazione.

  • art. 143 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso in tema di notificazione presso irreperibile e ricerche preliminari.

  • art. 2727 c.c.

    citato nei motivi di ricorso con riferimento alle presunzioni semplici sulla conoscenza del pignoramento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi attinenti a nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    citato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    citato nel motivo sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione costituisce un vizio rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
  • Quando il difetto di contraddittorio riguarda una controversia non originariamente improponibile, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
  • La rimessione al primo giudice può essere evitata solo nei casi di improponibilità originaria dell’azione, perché in tale ipotesi il rinvio non apporterebbe utilità processuale e sarebbe contrario alla ragionevole durata del processo.
  • Se viene accolto il rilievo pregiudiziale sulla mancata integrazione del contraddittorio, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
  • In sede di opposizione agli atti esecutivi, la questione della nullità o sanatoria delle notifiche e delle altre censure di merito non viene esaminata se manca un litisconsorte necessario non evocato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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