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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30735/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/02/2022 per vari motivi: (i) violazioni processuali per omessa notificazione o omessa comunicazione della trattazione orale in udienza d'appello (vizi di notifica ai sensi degli artt. 157, 161, 170, 178 e 179 cod. proc. pen.); (ii) doglianze sull'insufficiente motivazione o travisamento probatorio in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e/o del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), con contestazione dell'elemento soggettivo, del ruolo individuale nel concorso e della causalità; (iii) contestazione della determinazione della pena e della motivazione sulla quantificazione (art. 133 c.p.); (iv) censura della liquidazione del danno civile e della spettanza del risarcimento in favore di soggetti collettivi (art. 185 c.p.); (v) deduzioni sulla sussistenza o meno della diminuente ex art.116 c.p. e sull'applicazione del regime concorsuale; (vi) dedotta prescrizione di taluni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e disposto: (1) annullamento senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di Palmi Tommaso e Umoru Divine per estinzione del reato per prescrizione; altresì annullamento delle statuizioni civili relative agli stessi e rinvio al giudice civile competente per nuovo esame in grado d'appello; (2) annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna nei confronti di Sprega Dora ed Erler Rosanna (nullità del giudizio di appello per omessa comunicazione della trattazione orale); (3) dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da Narda Loris, Viscido Gabriele, Rosa Francesco, Danè Alessandro, Olivo Francesco, Nasso Andrea e Gatti Michaela; per questi ultimi confermate le statuizioni di merito e condanna al pagamento delle spese processuali (con specifiche condanne per Nasso e Gatti alla rifusione degli onorari delle parti civili); (4) rigetto, in gran parte, delle censure dirette a ritenere inesistente o materialmente insufficiente la violenza privata: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che la violenza privata è reato istantaneo e che una limitazione coattiva, anche di breve durata ma di sufficiente intensità, integra l'elemento oggettivo; (5) conferma della possibilità di riconoscere il danno, anche morale, a un partito politico ove la condotta sia diretta nei confronti dei suoi rappresentanti e incida sull'attività collettiva; (6) condanna dei soccombenti al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende; precisazione che una proposta transazione depositata in udienza non è stata ritenuta efficace in mancanza della revoca formale della costituzione di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 610 codice penale

    La Corte conferma che il delitto di violenza privata si configura quando una violenza o minaccia limita la libertà di determinazione della vittima; è reato istantaneo: anche una compressione breve ma intensa della libertà di movimento è sufficiente se idonea a condizionare la formazione della volontà.

  • art. 635 codice penale

    Rilevato rispetto al reato di danneggiamento: la Corte ritiene provato l'elemento soggettivo quando la condotta (pugni, colpi) implica l'accettazione del rischio di arrecare il danno.

  • art. 185 codice penale

    La Corte ammette la possibilità di liquidare in sede penale il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da un'associazione/partito politico quando la condotta è diretta a colpire i suoi rappresentanti e incide sull'attività collettiva.

  • artt. 157, 161, 170 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione degli atti: la Corte rileva errori/omissioni nelle notifiche che possono configurare nullità assoluta della citazione (omessa notifica) e incidere sul diritto di difesa, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Riguardano le nullità processuali e la regolarità della composizione del giudizio di appello; la Corte ha affermato che la mancata comunicazione della trasformazione in udienza pubblica determina nullità generale a regime intermedio rilevabile in impugnazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: se sussiste una causa estintiva (es. prescrizione) il giudice deve pronunciarne l'effetto; la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati quando ricorrevano i termini.

  • art. 133 codice penale

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che la valutazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito e in sede di legittimità è censurabile solo per vizio motivazionale rilevante; censure generiche sono inammissibili.

  • art. 116 codice penale

    Riferimento alla diminuente per partecipazione: la Corte ha valutato l'applicazione di attenuanti e dell'art.116 (compartecipazione) nel quadro fattuale e nelle conseguenze sanzionatorie, ritenendo adeguata la valutazione di merito.

  • Decreto-Legge n.137/2020 (art. 23-bis) e d.l. n.179/2012 (art.16, comma 6)

    Richiamate per la disciplina emergenziale e le modalità di comunicazione/notifica in materia di udienze e deposito atti durante la pandemia; la Corte ha precisato che pubblicazioni o protocolli locali non sostituiscono le comunicazioni formali alle parti.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale di rinvio al giudice civile competente per valore alla luce della cessazione dell'interesse penalistico quando la pronuncia penale sia annullata per prescrizione.

Massime di principio

  • Nullità per omessa comunicazione di trattazione orale in appello: se una parte non è avvisata della trasformazione del rito cartolare in udienza pubblica la sentenza d'appello può essere annullata; la comunicazione formale è obbligatoria anche in regime di misure emergenziali.
  • Efficacia della prescrizione: quando la prescrizione estingue il reato, gli effetti penali cessano ma la responsabilità civile può sopravvivere e deve essere valutata dal giudice civile; l'annullamento penale non estingue automaticamente i profili civili.
  • Violenza privata (art. 610 c.p.): la durata dell'azione non è decisiva; ciò che conta è l'intensità e la reale idoneità della condotta a limitare la libertà di autodeterminazione della vittima — anche una compressione breve ma efficace è sufficiente.
  • Concorso e responsabilità di gruppo: la presenza e il contributo concreto, anche se non autore del gesto finale, possono integrare il concorso nel reato quando il comportamento collettivo è sinergico e volto a ottenere l'evento lesivo.
  • Prova oltre ogni ragionevole dubbio: in sede di cassazione le censure sul travisamento probatorio devono essere specifiche e confrontarsi con le motivazioni di merito; argomentazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Danno ai soggetti collettivi: un partito politico può ottenere risarcimento penale se l'offesa è diretta ai suoi rappresentanti e incide sull'attività/identità collettiva; il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione equitativa del danno.
  • Valutazione sanzionatoria e attenuanti: l'apprezzamento del giudice di merito su pena e bilanciamento di attenuanti/aggravanti è sostanzialmente discrezionale e difficilmente rimettibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
  • Scritture transattive in dibattimento: accordi e impegni depositati in udienza non sono efficaci nei confronti delle parti civili se non accompagnati da atti formali (es. revoca esplicita della costituzione di parte civile); la prova dell'effetto liberatorio è richiesta.

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