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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30900/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha disposto il sequestro preventivo degli impianti di riproduzione, amplificazione e diffusione musicale del locale "Covo di Nord Est". Il ricorrente contestava: 1) carenza e genericità della motivazione circa la configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.), sostenendo che non era stata dimostrata la concreta idoneità dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di persone; 2) vizi metodologici e incompleteness della consulenza fonometrica e erronea attribuzione delle emissioni sonore alla discoteca in presenza di altre sorgenti; 3) l'inapplicabilità del sequestro preventivo per una contravvenzione punita con pena alternativa e la mancanza di adeguata motivazione sul periculum in mora (anche per la stagionalità dell'attività e per interventi migliorativi prospettati dall'indagato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente applicato il principio di diritto stabilito dalla stessa Corte (sentenza 4/2/2025) secondo cui, ai fini dell'art. 659 c.p., non è necessaria la vastità dell'area né il disturbo di un numero rilevante di persone: è sufficiente l'idoneità dei rumori a arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone anche in ambito circoscritto. La Corte ha considerato rilevante la consulenza fonometrica che aveva accertato il superamento dei limiti normativi e ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale circa il fumus e il periculum in mora, pur sottolineando l'applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità (il sequestro è stato limitato ai soli impianti audio). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle conseguenze processuali (pagamento a carico, come previsto dall'ordinanza).

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Il reato tutela la tranquillità pubblica: non è richiesta la vastità dell'area né il disturbo di un numero rilevante di persone; è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche in un ambito territoriale circoscritto.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Dispone i presupposti per il sequestro preventivo (fumus criminis e periculum in mora). Non esclude l'applicabilità della misura ai reati contravvenzionali e impone il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nella scelta della misura.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con i limiti richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso in cassazione (es. lett. b) vizio di motivazione; lett. e) violazione di legge). Utilizzato per inquadrare le censure mosse dal ricorrente.

  • art. 628 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in sede di cassazione del provvedimento pronunciato in sede di rinvio, consentendo censure solo sui punti non gia' decisi dalla Corte di Cassazione.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione; dal giudice di rinvio è richiesta motivazione conforme ai punti di diritto stabiliti.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Riguarda l'oblazione: l'estinzione dei procedimenti penali con oblazione non equivale ad ammissione di colpevolezza, come osservato dalla difesa; la Corte rileva che l'oblazione non pregiudica la valutazione cautelare dei fatti.

Massime di principio

  • Per il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.) non è necessario che il rumore interessi un'ampia area o un elevato numero di persone: conta l'idoneità delle emissioni a disturbare un gruppo indeterminato anche in ambito circoscritto.
  • Il sequestro preventivo è applicabile anche per reati contravvenzionali se sussistono fumus criminis e periculum in mora; il giudice deve tuttavia rispettare i principi di proporzionalità e gradualità (es. limitando il sequestro agli impianti anziché all'intero locale).
  • La stagionalità dell'attività e la temporanea inattività non escludono automaticamente il periculum in mora: è rilevante il rischio concreto di reiterazione o di prolungamento degli effetti dannosi una volta riaperta l'attività.
  • Le critiche tecniche alla consulenza fonometrica (necessità di identificare e isolare le sorgenti, congruità metodologica, misure contemporanee) sono argomenti rilevanti in fase di merito, ma non sempre idonei a viziare il provvedimento cautelare in sede di legittimità se il giudice di merito ha valutato adeguatamente gli elementi tecnici prodotti.
  • In presenza di più sorgenti di rumore, il principio del contributo causale consente di ritenere responsabilità per il proprio apporto alle emissioni: la presenza di altre sorgenti non annulla automaticamente la rilevanza penale delle immissioni imputabili all'esercizio.
  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo il sindacato della Corte è limitato a vizi di legge o a carenze motivazionali radicali; molte contestazioni di fatto o di valutazione tecnica rimangono di competenza del giudice di merito.

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