Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4387/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento del silenzio serbato sulla istanza di accesso a mezzo pec al Comune di Teverola.

Giustizia amministrativa202601876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Teverola sull’istanza di accesso documentale relativa alla pretesa di pagamento del canone idrico per l’anno 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio, destinatario di una richiesta di pagamento di euro 7.826,00 per il servizio idrico integrato relativo all’anno 2023, deduceva di non avere ricevuto la notificazione degli atti presupposti. Con PEC del 29 gennaio 2026 chiedeva al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, l’ostensione del contratto di fornitura, della situazione contabile, degli avvisi di accertamento e delle relative notifiche, delle fatture, dei solleciti, degli atti di pignoramento, delle messe in mora e degli atti interruttivi della prescrizione, delle letture e misurazioni del contatore, dei verbali e delle fotografie relativi al misuratore, del libretto metrologico, delle delibere tariffarie e degli ulteriori atti connessi. A fronte del silenzio dell’amministrazione, il condominio proponeva ricorso sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione, in quanto soggetto passivo della pretesa creditoria e interessato a verificare la correttezza dell’iter seguito dal Comune e a valutare l’eventuale esercizio delle proprie difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, ravvisando un collegamento tra la documentazione richiesta e la posizione del condominio quale destinatario della pretesa creditoria comunale. L’accesso è stato ritenuto funzionale alla ricostruzione dell’iter procedimentale di formazione e notificazione degli atti relativi alla riscossione del canone idrico e alla verifica preventiva della loro legittimità, senza che fosse necessario dimostrare la già intrapresa o la certa futura instaurazione di un giudizio impugnatorio. Il silenzio del Comune è stato considerato lesivo dell’interesse conoscitivo e impeditivo dell’acquisizione dei dati necessari all’esercizio delle difese. Il Comune è stato quindi ordinato di esibire la documentazione richiesta, oppure di attestare la sua inesistenza o il mancato possesso, consentendo l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Caserta o un dirigente da lui delegato quale commissario ad acta, con termine di ulteriori trenta giorni per l’esecuzione. L’eventuale compenso del commissario è stato posto a carico del Comune. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità della controversia e del rilievo che alcuni documenti avrebbero potuto essere già nella disponibilità del condominio.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La posizione di chi è destinatario di una pretesa creditoria dell’amministrazione legittima l’accesso agli atti collegati all’iter di formazione e notificazione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale alla tutela della posizione giuridica del richiedente.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio

    La sentenza di condanna può contenere le misure necessarie a rendere effettiva la tutela riconosciuta, compreso l’ordine di esibizione della documentazione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

    Il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere all’ordine giudiziale.

Massime di principio

  • Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria dell’amministrazione possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla formazione, quantificazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale alla verifica della sua legittimità e all’eventuale esercizio delle difese.
  • L’accesso difensivo o comunque funzionale alla tutela di una posizione giuridica non presuppone che sia già stato instaurato un giudizio né che sia certa la futura proposizione di un’impugnazione: è sufficiente la concreta esigenza di acquisire preventivamente gli elementi necessari per valutare le iniziative di tutela.
  • A fronte dell’accoglimento della domanda di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di esibire i documenti richiesti, consentire l’estrazione di copia oppure attestare la loro inesistenza o il mancato possesso.
  • Per assicurare l’effettività dell’ordine di esibizione, il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta, destinato a subentrare all’amministrazione in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.