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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06804/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, ritenuto poi consolidato in appello, del beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13 della L. n. 257 del 1992 per periodi di lavoro svolti in esposizione ad amianto. La Corte d'appello ha dichiarato l'interessato decaduto dal diritto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, ritenendo che la decadenza riguardasse l'azione giudiziale diretta all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e non soltanto i singoli ratei pensionistici. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 47 cit. sostenendo che la decadenza dovesse colpire solo i ratei e non il diritto sostanziale alla rivalutazione; con il secondo e il terzo si lamentava, sempre in relazione all'art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992, il mancato riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione e il mancato accertamento dell'esposizione stessa. Il ricorrente chiedeva inoltre la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, perché tale domanda incide sulla misura del trattamento pensionistico e sull'anzianità contributiva utile. Ha inoltre precisato che la domanda mira all'accertamento di un beneficio contributivo autonomo e non al mero ricalcolo dei ratei di pensione, sicché la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e tutte le differenze ad esso riconducibili, non solo i ratei anteriori al triennio. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, perché rientranti nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici e di determinazione della misura della pensione.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 rilevante ai fini della decadenza.

  • L. n. 438 del 1992

    È la legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992 richiamata per la disciplina della decadenza.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Disciplina il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, considerato dalla Corte come beneficio previdenziale autonomo, ancorato a presupposti propri e incidente sull'anzianità contributiva.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Fondano l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande di riconoscimento di benefici contributivi che incidono sulla misura o sull'acquisizione del diritto a pensione, compresi quelli per esposizione all'amianto.
  • La domanda volta al riconoscimento della rivalutazione contributiva non coincide con la domanda di ricalcolo dei singoli ratei di pensione: essa ha ad oggetto un autonomo beneficio previdenziale che opera sull'anzianità contributiva.
  • Quando la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva, essa travolge tutte le differenze ad esso conseguenti e non soltanto i ratei maturati prima del termine triennale.
  • Il ricorso per cassazione che si fondi su un preteso contrasto giurisprudenziale non impone la rimessione alle Sezioni Unite se l'orientamento di legittimità risulta ormai consolidato e applicabile alla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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