Cassazione Penale, Sentenza n. 28906/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. Salemme Strato e Teodorici Maria contestano l'attribuzione della qualifica di "amministratori di fatto": censurano la carenza di elementi sintomatici specifici e la motivazione generica della Corte d'Appello, nonché l'assenza di nesso provato tra tale qualifica e l'occultamento/distruzione delle scritture contabili (mancata prova del dolo specifico). Denunciano inoltre omissioni nel valutare testimonianze favorevoli alla difesa (es. Aiello) e la mancata considerazione della circostanza del furto della documentazione. Salemme Gennaro deduce genericità dei motivi sull'entità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e contesta la responsabilità penale riferendosi alla versione difensiva del furto della documentazione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi di Salemme Strato e Teodorici Maria fondati nei limiti esposti: ha ritenuto carente la motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratori di fatto e sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; perciò ha annullato la sentenza nei loro confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su tali profili. Il ricorso di Salemme Gennaro è stato invece dichiarato inammissibile per motivi generici e perplessità di merito: la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e il secondo infondato in quanto avrebbe comportato una rivalutazione di merito fuori dai limiti del sindacato di legittimità. Conseguentemente Gennaro è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce la figura dell'amministratore di fatto. La Corte interpreta la nozione come comprensiva di chi, senza formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici di gestione; la qualificazione richiede elementi sintomatici specifici e motivazione congrua.
art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare
Distinzione giurisprudenziale tra le ipotesi di bancarotta documentale: se vi è completa sottrazione/occultamento delle scritture è richiesto il dolo specifico; se la contabilità è irregolare è sufficiente il dolo generico. Per la fattispecie di "documentale specifica" la sentenza deve motivare in relazione al dolo specifico e alla condotta materiale attribuita agli imputati.
art. 591, comma quarto, cod. proc. pen.
Previsione che consente alla Corte di cassazione di rilevare l'inammissibilità per motivi generici: la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso di Salemme Gennaro per difetto di specificità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamato nel testo come parametro di ammissibilità dei motivi proposti.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede prova di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non basta una motivazione generica; il giudice deve indicare elementi concreti, individuali e temporali che dimostrino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale con occulta o distruzione totale delle scritture contabili la responsabilità richiede il dolo specifico: la motivazione deve collegare la posizione gestionale dell'imputato alla condotta materiale e all'elemento intenzionale.
- Il giudice di merito deve rispondere espressamente ai rilievi difensivi significativi (testimonianze, versioni alternative come il furto) e motivare il rigetto, altrimenti la valutazione può essere annullata per carenza di spiegazione.
- I motivi di appello e i motivi di cassazione devono essere specifici e ben argomentati: doglianze generiche sull'entità della pena o sulla mancata concessione di attenuanti possono essere dichiarate inammissibili.
- L'annullamento per carenza motivazionale non comporta di per sé l'assoluzione; la causa può essere rinviata per nuovo esame da parte del giudice del merito che dovrà integrare la motivazione o rinnovare l'accertamento dei fatti.
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