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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28906/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. Salemme Strato e Teodorici Maria contestano l'attribuzione della qualifica di "amministratori di fatto": censurano la carenza di elementi sintomatici specifici e la motivazione generica della Corte d'Appello, nonché l'assenza di nesso provato tra tale qualifica e l'occultamento/distruzione delle scritture contabili (mancata prova del dolo specifico). Denunciano inoltre omissioni nel valutare testimonianze favorevoli alla difesa (es. Aiello) e la mancata considerazione della circostanza del furto della documentazione. Salemme Gennaro deduce genericità dei motivi sull'entità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e contesta la responsabilità penale riferendosi alla versione difensiva del furto della documentazione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi di Salemme Strato e Teodorici Maria fondati nei limiti esposti: ha ritenuto carente la motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratori di fatto e sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; perciò ha annullato la sentenza nei loro confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su tali profili. Il ricorso di Salemme Gennaro è stato invece dichiarato inammissibile per motivi generici e perplessità di merito: la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e il secondo infondato in quanto avrebbe comportato una rivalutazione di merito fuori dai limiti del sindacato di legittimità. Conseguentemente Gennaro è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma che definisce la figura dell'amministratore di fatto. La Corte interpreta la nozione come comprensiva di chi, senza formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici di gestione; la qualificazione richiede elementi sintomatici specifici e motivazione congrua.

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Distinzione giurisprudenziale tra le ipotesi di bancarotta documentale: se vi è completa sottrazione/occultamento delle scritture è richiesto il dolo specifico; se la contabilità è irregolare è sufficiente il dolo generico. Per la fattispecie di "documentale specifica" la sentenza deve motivare in relazione al dolo specifico e alla condotta materiale attribuita agli imputati.

  • art. 591, comma quarto, cod. proc. pen.

    Previsione che consente alla Corte di cassazione di rilevare l'inammissibilità per motivi generici: la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso di Salemme Gennaro per difetto di specificità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamato nel testo come parametro di ammissibilità dei motivi proposti.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede prova di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non basta una motivazione generica; il giudice deve indicare elementi concreti, individuali e temporali che dimostrino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale con occulta o distruzione totale delle scritture contabili la responsabilità richiede il dolo specifico: la motivazione deve collegare la posizione gestionale dell'imputato alla condotta materiale e all'elemento intenzionale.
  • Il giudice di merito deve rispondere espressamente ai rilievi difensivi significativi (testimonianze, versioni alternative come il furto) e motivare il rigetto, altrimenti la valutazione può essere annullata per carenza di spiegazione.
  • I motivi di appello e i motivi di cassazione devono essere specifici e ben argomentati: doglianze generiche sull'entità della pena o sulla mancata concessione di attenuanti possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'annullamento per carenza motivazionale non comporta di per sé l'assoluzione; la causa può essere rinviata per nuovo esame da parte del giudice del merito che dovrà integrare la motivazione o rinnovare l'accertamento dei fatti.

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