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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13308/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui un comune ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare, ritenendo venuti meno i requisiti soggettivi dell'assegnatario per superamento dei limiti reddituali e per la presenza di diritti immobiliari ostativi. L'interessato ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che fosse incompetente il sindaco, che mancasse il preavviso di decadenza, che non vi fossero i presupposti sostanziali della decadenza perché egli non sarebbe stato proprietario di immobili nel territorio rilevante e perché il reddito non avrebbe inciso nei termini ritenuti dall'ente, e che l'avvio della procedura di vendita dell'alloggio e la presentazione della relativa domanda avrebbero impedito la decadenza. In cassazione ha riproposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei principi sul riparto di giurisdizione e ha contestato il mancato esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, insistendo sulla competenza del dirigente e sui vizi del provvedimento; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame circa i requisiti di impossidenza immobiliare e di reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva già esaminato e disatteso le censure sulla competenza dell'organo, sul preavviso e sull'asserito diritto all'acquisto, rilevando inoltre che non si versava in un caso di disapplicazione utile a fondare il diritto preteso, poiché tale diritto non esisteva. Ha precisato che, secondo la normativa regionale richiamata, il potere di dichiarare la decadenza spettava al sindaco e che, comunque, prima del trasferimento della proprietà dell'alloggio l'ente può ancora far valere ragioni di decadenza o revoca dell'assegnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto sia la mancanza del requisito dell'impossidenza sia la stabilizzazione di un reddito ben superiore al limite legale. Ha inoltre respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale reiterata dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate da specifiche norme regionali; nel caso esaminato la legge regionale attribuiva espressamente il potere al sindaco.

  • art. 47 l.r. Calabria n. 32/1996

    La norma regionale prevede la decadenza dall'assegnazione per il superamento del limite reddituale e attribuisce il relativo potere al sindaco.

  • art. 48 l.r. Calabria n. 32/1996

    La previsione opera per uno sforamento transitorio e non stabilizzato del reddito, non per il superamento protratto per un triennio.

  • art. 7, comma 4, d.lgs.

    Il ricorrente lo invoca in tema di riparto di giurisdizione e disapplicazione, ma la censura è ritenuta infondata perché non vi era un diritto sostanziale da tutelare mediante disapplicazione dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio ordinario relativo alla fase successiva all'assegnazione di un alloggio popolare, il giudice ordinario può accertare l'esistenza o meno del diritto sostanziale dedotto, ma non può annullare l'atto amministrativo per vizi di legittimità, potere riservato al giudice amministrativo.
  • La disapplicazione dell'atto amministrativo è rilevante solo se l'illegittimità dell'atto si riflette sulla pretesa sostanziale azionata; se il diritto fatto valere non sussiste, la deduzione dei vizi dell'atto non è decisiva.
  • Nell'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, il permanere dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina speciale costituisce condizione per mantenere l'assegnazione; il superamento stabile e protratto del limite reddituale può legittimare la decadenza.
  • La mera presentazione di una domanda di acquisto dell'alloggio non determina, di per sé, il diritto al trasferimento della proprietà, che richiede il perfezionamento dell'attività negoziale prevista dalla normativa e non impedisce all'ente di far valere successive cause di decadenza o revoca.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che richiedano un inammissibile riesame del merito dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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