Cassazione Civile, Ordinanza n. 06922/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di fatture relative a un servizio di erogazione di energia reso a favore della proprietaria di due campi fotovoltaici. La società ingiunta si opponeva sostenendo che il consumo effettivo dovuto fosse molto inferiore a quello preteso e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno per l’ingiustificata interruzione della fornitura di energia elettrica, interruzione protrattasi per circa 300 giorni. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte: il decreto ingiuntivo era stato revocato e il credito della fornitrice rideterminato in misura molto inferiore; inoltre era stata accertata la responsabilità della fornitrice per l’interruzione del servizio e liquidato un danno equitativo. La fornitrice proponeva appello contestando la propria responsabilità, mentre la società opponente spiegava appello incidentale lamentando sia il periodo risarcibile sia la quantificazione del danno. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse esaminato profili della liquidazione del danno non devoluti con l’appello principale, con ultrapetizione e motivazione apparente; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita errata percezione e valutazione delle risultanze della CTU in punto quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia il vizio di ultrapetizione sia la nullità per motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale si era limitata a fondare la decisione su profili del pregiudizio e della sua prova strettamente connessi alle questioni devolute, senza introdurre nuovi fatti o una causa petendi diversa. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato, sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c., come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, attività non consentita in sede di legittimità. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare vizi processuali della sentenza; la Corte ha distinto tra dedotte violazioni processuali e censure in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum e la causa petendi, non le argomentazioni giuridiche o fattuali poste a base della decisione; non vi è ultrapetizione se il giudice fonda la decisione su ragioni direttamente connesse a quelle dedotte.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del devolutum in appello; la Corte ne esclude la violazione perché il giudice d’appello non ha deciso su questioni estranee ai motivi di gravame.
È richiamato per lamentare carenza di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata non è apparente.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte non ravvisa violazione del canone costituzionale.
La violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o dichiari di non considerare prove ritualmente acquisite; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi oggettivi della domanda o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso; non sussiste se la decisione è fondata su argomentazioni o profili logicamente e giuridicamente connessi alle questioni devolute.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare correttamente i fatti o di valorizzare, ai fini della decisione, questioni strettamente collegate a quelle dedotte dalle parti, purché non vengano introdotti nuovi fatti nel thema decidendum.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente o si risolva in un’affermazione stereotipata priva di effettivo percorso argomentativo; non è sufficiente la mera non condivisione della soluzione adottata dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze della CTU; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non acquisite al processo o abbia ignorato prove ritualmente introdotte.
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