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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20893/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Dopo il decesso del proprietario di un immobile, due degli eredi avevano concesso in locazione il bene a un terzo senza coinvolgere un altro coerede. Quest'ultimo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la quota dei canoni maturati nel periodo di locazione. I due coeredi avevano proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il creditore non avesse dimostrato la qualità di erede e, dall'altro, che i frutti dell'immobile fossero indivisibili e dovessero restare nella massa ereditaria fino allo scioglimento della comunione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provata la qualità di erede e rilevando che la locazione era stata stipulata dopo la morte del de cuius da uno dei coeredi comproprietari, con successiva ratifica dell'altro, sicché operavano effetti assimilabili al mandato e il coerede aveva diritto alla quota dei canoni. Con il ricorso per cassazione gli opponenti deducevano violazione dell'art. 2697 c.c., contestando specificamente la valenza probatoria dei documenti posti a fondamento dell'accertamento della qualità di erede (accettazione di eredità, ratifica, sentenza resa in altro giudizio, pendenza della divisione ereditaria, adozione e annotazione nello stato di famiglia).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente veicolata come violazione dell'art. 2697 c.c., mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove sulla qualità di erede, accertata in fatto dalla Corte territoriale; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione con una mera diversa lettura della documentazione. Ha inoltre osservato che la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla corretta qualificazione giuridica del rapporto di locazione stipulato da un coerede comproprietario e alla conseguente spettanza della quota del canone, non era stata efficacemente censurata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta in realtà una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e quindi non consentita in cassazione se diretta solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per affermare che, nella locazione stipulata da un coerede comproprietario e ratificata dall'altro, il soggetto interessato ha diritto a conseguire la quota del canone secondo effetti assimilabili a quelli del mandato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto la circostanza controversa.
  • L'accertamento della qualità di erede, ove fondato su documenti e valutazioni istruttorie, è apprezzamento di fatto e non può essere sovvertito in sede di legittimità mediante una diversa lettura delle prove.
  • Quando un coerede comproprietario stipula la locazione del bene comune dopo l'apertura della successione e gli altri coeredi ratificano l'operazione, la gestione può produrre effetti assimilabili al mandato, con conseguente diritto alla quota dei canoni.
  • Per superare una sentenza di merito occorre censurare tutte le autonome rationes decidendi che la sorreggono; l'omessa impugnazione di una ratio idonea da sola a sostenere il decisum rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSuccessione legittimaLocazione commercialeMandatoInadempimento
RamiProcesso civileSuccessioniContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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