Cassazione Penale, Sentenza n. 46555/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello proposto dal difensore di Makil Younes contro la sentenza del GIP del Tribunale di Ferrara (udienza 26/06/2024, giudizio abbreviato) era stato dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte di appello di Bologna, che aveva ritenuto decorso il termine di 15 giorni previsto per il deposito (termine ritenuto scaduto l'11/07/2024), e aveva rilevato un deposito dell'appello in data 15/07/2024. Il ricorrente ha invece sostenuto che l'atto era stato tempestivamente depositato in data 08/07/2024 via PDP e via PEC presso la Cancelleria del Tribunale di Ferrara, e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per errata valutazione della tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Dagli atti risultava che l'appello era stato effettivamente depositato via PEC l'08/07/2024 e regolarmente segnato dalla Cancelleria del Tribunale di Ferrara (con timbro di deposito e inserimento negli atti processuali). La Corte ha richiamato la disciplina del deposito telematico (art. 87‑bis d.lgs. 10/10/2022 n.150) e la possibilità prevista dall'art. 3, comma 8, del D.M. 29/12/2023 n.217 per i casi in cui il deposito può avvenire anche non telematicamente, concludendo che l'appello era stato proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 585 lett. a) cod. proc. pen. (termine di 15 giorni decorrente dal 26/06/2024 e scadente l'11/07/2024). Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Bologna per il proseguimento del processo.
Norme richiamate
art. 420, comma 2‑ter, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato l'imputato si considera presente ai fini del computo dei termini quando dispositivo e motivazione sono letti in udienza; questo incide sulla decorrenza del termine per impugnare.
art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che in udienza si dà lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, evento dal quale decorre il termine per proporre appello.
art. 585, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre l'appello: la Corte ha ritenuto che l'appello depositato l'08/07/2024 rientrasse in tale termine essendo la decorrenza partita dal 26/06/2024.
art. 87‑bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina il deposito telematico degli atti: la Corte ha ritenuto valido il deposito via PEC effettuato l'08/07/2024, integrato dall'iscrizione della Cancelleria negli atti processuali.
D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3, comma 8
Prevede che la modalità di deposito telematico sia ancora consentita per i casi in cui il deposito può avvenire anche con modalità non telematiche; la Corte lo ha richiamato per confermare la validità del deposito via PEC/PDP.
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato l'imputato può essere considerato "presente" ai fini della decorrenza dei termini quando in udienza si dà lettura del dispositivo e della motivazione; il termine per proporre appello decorre da quella data.
- Il deposito via PEC/PDP, se effettuato e registrato dalla Cancelleria prima della scadenza del termine, è valido e impedisce di considerare l'appello tardivo; è essenziale conservare evidenza del deposito (PEC inviata, timbri di cancelleria, indice del fascicolo).
- La corretta verifica della tempestività dell'impugnazione richiede l'esame sia delle date di udienza che delle registrazioni di cancelleria; una valutazione errata della Corte territoriale su questi punti può essere annullata dalla Cassazione senza rinvio quando la tempestività risulti dagli atti.
- Ai difensori conviene depositare appelli con modalità tracciabili (PEC e PDP) e acquisire le relative ricevute e timbri di cancelleria, per poter agevolmente provare la tempestività in caso di contestazione.
- Le norme sul deposito telematico (art. 87‑bis d.lgs. 150/2022 e DM 217/2023) devono essere interpretate in modo da riconoscere efficacia ai depositi effettuati secondo le modalità ammesse e correttamente registrati dalla cancelleria.
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