Cassazione Penale, Ordinanza n. 32835/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Cassazione)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato in primo grado e in appello per esercizio abusivo della professione di avvocato, poi destinatario di una sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso ordinario. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. affidato a tre motivi. Con il primo si deduceva errore materiale e di fatto per asserita omessa considerazione di una certificazione della Commissione tributaria di Como e di testimonianze che avrebbero dimostrato che il ricorrente non aveva mai presentato o redatto ricorsi nell'interesse di una determinata persona, quindi non aveva commesso il fatto contestato. Con il secondo si lamentava l'erronea valutazione della continuazione del reato, sostenendo che l'ultimo episodio risalisse al 2013 e non al 2017, e che l'incontro del 2017 fosse stato episodico, su richiesta della persona offesa, senza integrazione di un'attività professionale abituale. Con il terzo si denunciava erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., assumendo che la sentenza impugnata avesse confuso l'imputato con altro soggetto e che l'ultimo reato ascritto al ricorrente fosse molto più risalente. La Corte ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come errore materiale o di fatto, in realtà mirassero a contestare valutazioni probatorie, interpretazioni degli atti e giudizi già esaminati dalla precedente sentenza di legittimità, quindi a proporre un'inammissibile ulteriore impugnazione ordinaria contro una decisione della Cassazione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, c.p.p. La Corte ha affermato che i tre motivi non denunciavano un vero errore materiale di estrinsecazione grafica della volontà della Sesta sezione, né un errore di fatto percettivo nella lettura degli atti, ma riproponevano critiche di merito e di diritto già scrutinabili solo tramite i mezzi ordinari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore materiale o errore di fatto della sentenza di cassazione; non può essere utilizzato per riproporre censure di valutazione, di giudizio o di diritto. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
La doglianza richiamata dal ricorrente concerneva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ma tali censure non sono veicolabili come errore di fatto nel ricorso straordinario contro una sentenza di cassazione.
La recidiva aggravata era stata ritenuta dalla sentenza precedente; la Corte osserva che l'eventuale riferimento a un diverso soggetto era un mero lapsus non incidente sulla motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e non può essere usato come mezzo surrettizio per una nuova impugnazione di merito o di diritto contro una sentenza della Corte di cassazione.
- Integra errore di fatto soltanto una svista percettiva nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; restano esclusi gli errori di valutazione delle prove, di interpretazione degli atti o di applicazione della legge.
- Non è ammissibile dedurre come errore materiale o di fatto una critica che in realtà contesti la motivazione della precedente sentenza di cassazione o la sua ricostruzione del fatto.
- Quando la Corte di cassazione ha già esaminato la doglianza sostanziale, la riproposizione della medesima questione tramite ricorso straordinario è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario può essere dichiarata de plano quando l'atto esula manifestamente dai limiti dell'art. 625-bis c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove risulti colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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