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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21616/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti tra proprietari di fondi limitrofi rurali. Da un lato alcuni attori chiedevano la demolizione di una stalla, di un paddock, di un box in lamiera e di una tettoia per violazione delle distanze legali, il ripristino della superficie asseritamente sottratta con modifica della capezzagna e invasione del fondo, l’installazione o il ripristino di cancello, porta, pozzo e la rimozione di materiali, oltre al risarcimento dei danni. Dall’altro, i convenuti contestavano le domande e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione delle porzioni di terreno e fabbricati controversi, eccependo anche un preteso giudicato esterno e interno su talune domande risarcitorie. In appello la Corte territoriale ha accolto solo in parte l’impugnazione, annullando il capo relativo alla rimozione della recinzione per ripristinare il collegamento della capezzagna per difetto di domanda, ma ha respinto il resto. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, in sintesi: nullità della sentenza di primo grado per motivazione sostanzialmente pedissequa rispetto a un atto di parte e per contraddizioni interne; erronea affermazione di giudicato interno sull’usucapione; omesso esame della contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; ultrapetizione nella condanna alla rimozione di manufatti non specificamente richiesti; omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove sulla usucapione; violazione delle regole sulla responsabilità aquiliana e sui danni; erroneo rigetto dell’eccezione di giudicato esterno rispetto a una precedente sentenza del Tribunale di Verona in materia agraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame delle questioni di motivazione della decisione di primo grado, dell’usucapione e dell’eccezione di giudicato esterno, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 890 c.c.

    Richiamato quale base della domanda di demolizione per violazione delle distanze legali tra costruzioni/opere.

  • art. 894 c.c.

    Richiamato per la domanda di condanna al ripristino/rimozione di opere e accessori legati al fabbricato rurale.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dai convenuti per denunciare una pretesa scorrettezza processuale della controparte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per i profili di ultrapetizione e per il rispetto del chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto necessario della sentenza e il vizio di motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per la nullità degli atti processuali e il principio di strumentalità delle forme.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della sentenza e di impugnazione.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato in tema di sanatoria/nullità del procedimento.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il contenuto dell’atto di appello e la specificità dei motivi.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione delle domande/eccezioni non accolte.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per le conseguenze processuali delle nullità rilevate.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per cassazione: nullità processuali, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 871 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle distanze e alle conseguenze delle costruzioni illegittime.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana e il presupposto della colpa.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per la domanda/eccezione di usucapione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sull’usucapione e sui fatti costitutivi delle domande.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni semplici per provare i fatti dedotti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l’efficacia del giudicato esterno.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se la motivazione per relationem o la riproduzione di atti di parte non consente comunque di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione; la mera tecnica redazionale non è di per sé causa di nullità.
  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell’art. 342 c.p.c., l’atto di impugnazione deve individuare chiaramente capi e questioni contestati e confutare le ragioni della decisione impugnata, ma non deve contenere un progetto alternativo di sentenza.
  • Il giudice di secondo grado non può ritenere formato un giudicato interno su una questione se il motivo di appello, letto complessivamente, risulta effettivamente diretto a censurare anche quel punto della decisione.
  • Quando la domanda o la censura sono state effettivamente devolute al giudice di appello, l’omesso esame o la falsa declaratoria di giudicato interno integra errore di diritto censurabile in cassazione.
  • L’eccezione di giudicato esterno richiede una verifica concreta dell’oggetto e del petitum delle precedenti domande: occorre accertare se esse coincidano realmente con quelle del nuovo giudizio oppure se siano state formulate in via autonoma e non subordinata.
  • In materia di usucapione, il giudice deve valutare le risultanze di fatto e istruttorie rilevanti alla luce dell’onere della prova e delle presunzioni, senza arrestarsi a formule processuali che impediscano un esame effettivo della domanda o dell’eccezione.
  • La condanna alla rimozione di opere o manufatti deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non è consentito imporre la rimozione di opere diverse da quelle effettivamente domandate.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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