Cassazione Penale, Sentenza n. 38769/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) mancata acquisizione di prova decisiva (fotografie dell'autovettura) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., deducendo che le foto, venute a conoscenza solo dopo il primo grado, avrebbero dimostrato l'effettivo sinistro; 2) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per il rigetto della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante l'occasionalità della condotta, la modesta entità del fatto e l'assenza di danno alla persona offesa; 3) violazione di legge per il diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (art. 20-bis c.p., art. 545-bis c.p.p., art. 58 e ss. legge n. 689/1981), rilevando che la pena (9 mesi) rientrava nel limite per la sostituzione pecuniaria e che non era richiesto consenso personale o procura speciale per quella pena, nonché contestando che il rigetto sia stato motivato sulla mancata produzione documentale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sulla prova documentale: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la non necessità della rinnovazione istruttoria, rilevando incertezza circa provenienza e valore probatorio delle fotografie. Sulla tenuità del fatto: la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis rilevando la gravità, la sofisticazione della truffa e il danno (impegno investigativo e spese) subito dalla parte offesa; la motivazione è ritenuta sufficiente anche se ha indicato come decisivo un solo elemento. Sulla sostituzione della pena: confermata la giurisprudenza che richiede una specifica e motivata istanza in appello per ottenere la conversione di pene detentive brevi; la richiesta generica dell'appellante è stata ritenuta inammissibile e il rigetto motivato sul carattere generico e sulla carenza di deduzioni concrete. Conseguenze: conferma della condanna (9 mesi, attenuanti generiche), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad oneri obbligatori ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo sulla mancata acquisizione di prova decisiva; la Corte ricorda che la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e richiede che il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti; la scelta della Corte di appello è stata ritenuta adeguatamente motivata.
Norma che esclude la punibilità per particolare tenuità; la Corte osserva che non è necessaria la disamina di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., ma è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi. Nel caso la tenuità è stata esclusa per gravità, pericolosità della condotta e danno alla parte offesa.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare l'offesa; richiamato come parametro per l'applicazione delle pene sostitutive e per la valutazione della tenuità.
Prevede le pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte afferma che l'applicazione in appello richiede una richiesta specifica e motivata e che la valutazione resta discrezionale del giudice, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
Regola gli accertamenti necessari per le pene sostitutive; la Corte ricorda che il giudice può acquisire informazioni anche dalla polizia giudiziaria o dall'ufficio di esecuzione penale esterna, ma resta l'onere dell'appellante di supportare con deduzioni specifiche la richiesta di sostituzione.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce limiti e criteri per l'applicazione delle pene sostitutive; richiamata per sottolineare che la scelta del tipo di pena sostitutiva è discrezionale e richiede considerazioni sull'idoneità al reinserimento e sulla condizione economica dell'imputato.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Dispositivo che disciplina la pena pecuniaria e i limiti; menzionato nella discussione sulla possibilità astratta di applicare la pena pecuniaria in luogo di una detentiva breve.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che delimita l'ambito in cui il giudice di secondo grado può intervenire d'ufficio; la conversione della pena non rientra nelle ipotesi che autorizzerebbero un intervento ex officio in assenza di specifica richiesta.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che le cause di inammissibilità vadano rilevate in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo generico ex officio.
Norma che regola le spese e le somme dovute in caso di condanna per colpa nel ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad oneri per la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: il giudice di appello può non acquisire nuova prova se motiva adeguatamente che tale prova non è decisiva o è inaffidabile; la mancata acquisizione è insindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazioni sui criteri di cui all'art. 133; non è necessario esaurire tutti i punti dell'art. 133 purché la motivazione indichi gli elementi decisivi che giustificano l'esclusione o l'esclusione della tenuità.
- Per ottenere la sostituzione di pene detentive brevi con pene sostitutive in appello è necessario formulare una richiesta specifica e motivata: una domanda generica può essere dichiarata inammissibile. Il giudice di appello non può applicare d'ufficio la conversione in assenza di una richiesta specifica salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
- Sebbene il giudice possa acquisire informazioni d'ufficio o tramite uffici competenti (polizia giudiziaria, ufficio di esecuzione), l'apporto della difesa con deduzioni e documentazione mirata è rilevante e spesso necessario per consentire l'applicazione di pene sostitutive.
- I ricorsi manifestamente infondati o formulati senza assolvere gli oneri elementari di specificazione e prova possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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