Cassazione Civile, Ordinanza n. 22406/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva respinto i ricorsi proposti avverso inviti al pagamento del contributo unificato emessi dalla segreteria della commissione tributaria provinciale in relazione a vari contenziosi. Nel giudizio di legittimità, però, il ricorso risultava redatto in modo estremamente prolisso e disorganico: la Corte rileva che l'atto si estendeva per 396 pagine, conteneva diffuse dissertazioni generali su atti amministrativi, nullità, gerarchia delle fonti, competenze del Capo dello Stato, procedimento di formazione della Costituzione e persino profili di illegittimità costituzionale di numerose leggi, ma non offriva una concisa esposizione dei fatti di causa né formulava specifici motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c. La censura, quindi, non era riferita con chiarezza al decisum impugnato ed era priva di sinteticità, specificità e autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rispettava i requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366 c.p.c. Ha ritenuto che la mescolanza di argomenti eterogenei, l'assenza di una ricostruzione essenziale della vicenda processuale e la mancanza di motivi specifici impedissero il controllo di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi, con specifica riferibilità alla decisione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.
i motivi di ricorso devono essere formulati entro le tipologie di vizi previste dalla norma, senza commistioni confuse tra censure diverse.
art. 24 Cost.
il dovere di chiarezza e sinteticità è funzionale alla effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
l'osservanza dei requisiti di chiarezza e sinteticità è collegata ai principi costituzionali del giusto processo.
art. 6 CEDU
il rispetto dei requisiti di forma del ricorso è ricondotto anche ai principi convenzionali del giusto processo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e specificamente riferito alla sentenza impugnata: l'inosservanza di tali requisiti può determinare inammissibilità per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Non è sufficiente una lunga esposizione di argomenti generali o di opinioni giuridiche: occorre la concisa ricostruzione dei fatti rilevanti e la formulazione di motivi riconducibili a uno specifico vizio tra quelli dell'art. 360 c.p.c.
- La mescolanza indistinta di censure eterogenee, senza distinguere il singolo vizio denunciato, impedisce alla Corte di svolgere il controllo di legittimità e rende il ricorso inammissibile.
- Anche la denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono errate o contrarie alla norma invocata.
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