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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, affidandosi a due motivi. Dopo la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., egli ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, chiedendo la compensazione integrale delle spese. La controricorrente non ha aderito alla rinuncia, pur essendole stata comunicata dalla cancelleria. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di impugnazione, ma la validità ed efficacia della rinuncia nel giudizio di cassazione e le conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale e idonea la rinuncia al ricorso per cassazione, pur intervenuta dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. e senza adesione della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente depositata e comunicata alla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; la comunicazione della cancelleria rileva ai fini della ritualità della rinuncia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la rinuncia intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata sottrae il ricorso all'applicabilità del meccanismo decisorio previsto dal comma 3.

  • art. 391 c.p.c.

    il giudice che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che ha dato causa al giudizio; la condanna non è pronunciata solo se le altre parti hanno aderito alla rinuncia.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto tali disposizioni inapplicabili nella specie, in presenza di rinuncia legittima al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rinuncia rituale al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce, poiché determina il venir meno dell'interesse a proseguire il processo e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • La rinuncia è ritualmente efficace quando è depositata e comunicata alla controparte secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c.; il mancato consenso della parte resistente non impedisce la declaratoria di estinzione.
  • La presentazione della rinuncia dopo la comunicazione di una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. non ne esclude la validità, né impedisce che il giudizio sia definito secondo le regole proprie della rinuncia.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante che ha dato causa al giudizio, salvo adesione delle altre parti alla rinuncia.
  • La rituale rinuncia al ricorso esclude l'applicazione sia della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. sia del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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