Cassazione Penale, Ordinanza n. 18738/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura provento di furto. I due motivi erano entrambi incentrati sul vizio di motivazione: il primo contestava, in tutte le sue forme, il giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p.; il secondo censurava il rigetto del motivo di appello relativo alla richiesta di integrazione istruttoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si limitassero a reiterare doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione logica e priva di vizi sindacabili in sede di legittimità, oltre a risultare generiche, indeterminate e prive di specificità perché non indicavano gli elementi posti a base delle critiche né i passaggi della sentenza impugnata interessati.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la sentenza conferma la valutazione di responsabilità per avere ricevuto un autoveicolo proveniente da furto.
Non espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sulla reiterazione di censure già respinte e sulla mancanza di specificità dei motivi.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, le stesse doglianze già prospettate in appello e già motivatamente disattese.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare con precisione gli elementi di fatto e i passaggi della sentenza oggetto di critica; la mera indeterminatezza o genericità rende il ricorso inammissibile.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza di appello abbia fornito una motivazione logica e immune da vizi censurabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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