Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36041/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il dipendente, inquadrato nel settore lavori pubblici, aveva agito per ottenere dall'ente il pagamento di un compenso incentivante maturato per una serie di incarichi svolti tra il 2003 e il 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte il credito, escludendo solo alcuni importi già non dovuti per interventi ritenuti dall'amministrazione non riconducibili ad appalti di opere o lavori in senso stretto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che gli interventi contestati fossero veri e propri lavori, caratterizzati da progetto esecutivo e collaudo, quindi rientranti nell'ambito applicativo dell'incentivo. In Cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 109/1994 e dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'incentivo spetterebbe solo per appalti di opere o lavori e non per appalti di servizi; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione della documentazione e della qualificazione concreta delle prestazioni come servizi anziché lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente pubblico. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà censurasse la valutazione in fatto compiuta dalla Corte d'appello sulla natura delle prestazioni eseguite. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; l'ente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109 del 1994

    Il compenso incentivante per il personale tecnico della pubblica amministrazione spetta solo in relazione ad appalti di opere o lavori, o a parti di essi, e presuppone un'attività di progettazione con effettiva utilità per l'amministrazione, quale quella propedeutica alla realizzazione di un'opera pubblica.

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione che, in continuità con la disciplina precedente, limita l'incentivo ai casi previsti per opere o lavori, non per servizi.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    La violazione di legge può essere dedotta solo per erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, non per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 6 legge n. 127 del 1997

    Le amministrazioni sono chiamate a emanare un regolamento che disciplini i presupposti del compenso incentivante.

  • art. 2 legge n. 109 del 1994

    Serve a delimitare l'ambito oggettivo della disciplina dei lavori pubblici, distinguendoli dalle attività rientranti nell'ambito dei servizi.

  • art. 176 d.P.R. n. 207/2010

    È menzionato come base dei lavori di somma urgenza considerati dalla Corte territoriale come veri e propri lavori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze di causa e la qualificazione concreta del fatto operata dal giudice di merito.
  • Il compenso incentivante riconosciuto al personale tecnico pubblico per la progettazione di opere pubbliche presuppone che l'attività sia riferita a opere o lavori pubblici, non a mere prestazioni di servizi o forniture.
  • Per stabilire se un intervento rientri nei "lavori" ovvero nei "servizi", il giudice di merito deve accertare in concreto se vi sia una modifica della realtà fisica preesistente, con un quid novi strutturale e funzionale, oppure una prestazione continuativa priva di sostanziali modificazioni del bene.
  • L'incentivo opera solo se l'attività di progettazione rappresenta un'effettiva utilità per l'amministrazione ed è propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, come nel caso dell'approvazione di un progetto esecutivo e della successiva fase di collaudo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.