Cassazione Penale, Ordinanza n. 30290/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato a due anni di reclusione per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili e documenti obbligatori. Il fatto contestato riguarda la gestione, quale rappresentante legale di una ditta individuale, di documentazione contabile che sarebbe stata occultata o distrutta al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo, contestando la ricostruzione del dolo specifico. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in particolare che le fatture del 2019 erano elettroniche e quindi presenti nel sistema di interscambio, circostanza che, a suo dire, incideva sulla valutazione del fatto e della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le doglianze investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua ed esauriente. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva logicamente desunto l'occultamento o distruzione delle scritture dal rinvenimento di fatture attive e passive presso terzi, dalla regola fiscale della tenuta in duplice esemplare, e dalle dichiarazioni contraddittorie dell'imputato. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la determinazione già effettuata in primo grado nel minimo edittale, escludendo ulteriori riduzioni in ragione della recidiva contestata, incompatibile con un bilanciamento più favorevole con le attenuanti generiche. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato l'occultamento o distruzione di scritture contabili e documenti la cui conservazione è obbligatoria, quando la condotta è finalizzata a evadere imposte sui redditi e IVA.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le attenuanti generiche già concesse non hanno imposto un'ulteriore riduzione della pena, ritenuta congrua nel minimo edittale.
Massime di principio
- Le censure che mirano a rivalutare il compendio probatorio o la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, il rinvenimento di documentazione presso terzi e la regola della conservazione in duplice esemplare possono legittimare l'inferenza dell'occultamento o della distruzione della copia in possesso dell'obbligato.
- La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da elementi fattuali convergenti, comprese dichiarazioni difensive contraddittorie o prive di seguito concreto.
- La determinazione della pena nel minimo edittale, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia già valorizzato la recidiva e le attenuanti generiche nel quadro del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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